Variante urbanistica che esclude la realizzazione di una moschea su una area che era originariamente destinata alla realizzazione di edifici di culto (Tar Toscana, sez. I, 1 giugno 2020, n. 663)
É illegittima la delibera che modifica – senza la previa comparazione tra i contrapposti interessi – la destinazione urbanistica di un’area per la realizzazione di edifici di culto destinandola a parcheggi e verde pubblico.
Inoltre l’area, era stata acquistata da una Associazione culturale islamica per la realizzazione di una moschea per la quale era già stato avviato il procedimento per ottenere il necessario permesso di costruzione .
Ha chiarito la Sezione che la modifica della destinazione urbanistica dell’area in questione incide quindi su un’aspettativa del proprietario, qualificata in termini ben più pregnanti di quanto non sia l’aspettativa di colui che intende ottenere il massimo vantaggio patrimoniale dall’utilizzo del suo immobile; infatti l’Associazione ricorrente intende soddisfare il diritto, proprio e degli associati, alla libertà di culto, diritto fondamentale dell’individuo espressamente tutelato dalla Costituzione.