Vademecum Anac per affidamenti rapidi durante l’emergenza e nella “fase 2”. Procedure speditive già previste nel Codice, ma spesso sono poco note

Nell’ottica di assicurare celerità alle procedure di affidamento in concomitanza con l’emergenza sanitaria in atto, l’Autorità nazionale anticorruzione ha realizzato un apposito vademecum rivolto alle stazioni appaltanti. L’obiettivo è di fornire alle amministrazioni una ricognizione delle norme attualmente in vigore, non solo per far fronte all’attuale stato emergenziale ma anche in tutte quelle ipotesi in cui si rendano necessarie, in presenza dei presupposti di legge, un’accelerazione o una semplificazione delle gare.
Il Codice dei Contratti, infatti, già contempla diverse misure che consentono il ricorso a procedure rapide anche al di fuori di contesti emergenziali. Spesso, però, poco sono note alle stazioni appaltanti. Il vademecum approntato dall’Anac è dunque pensato proprio per aiutare le amministrazioni a garantire appalti veloci all’interno della cornice legislativa vigente.
Nell’intento di agevolare l’azione delle stazioni appaltanti, il documento contiene inoltre una disamina esplicativa delle principali disposizioni in materia di contratti pubblici adottate nei vari provvedimenti connessi all’emergenza Coronavirus.
In particolare, il Vademecum ha ricordato che la Commissione europea, con Comunicazione 2020/C 108 I/01, ha suggerito, quali soluzioni operative per fronteggiare l’emergenza sanitaria in corso, previsioni già presenti nel sistema normativo di riferimento, quali il ricorso alla riduzione dei termini delle procedure ordinarie di aggiudicazione (artt. 60, comma 3 e 61, comma 6), il ricorso all’affidamento diretto ad operatore economico preselezionato che risulti essere l’unico in grado di consegnare le forniture necessarie, nel rispetto dei vincoli tecnici e temporali imposti dall’estrema urgenza (art. 63, commi 2, lett. b, e 6) e il ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando (art. 63, co. 2, lett. c), suggerendo peraltro di coinvolgere le imprese con strumenti digitali ed eventi telematici.
Per quanto concerne la riduzione dei termini, il Vademecum rappresenta che, per ragioni di urgenza adeguatamente motivate, i termini di presentazione dell’offerta possono essere ridotti, con riferimento alle procedure sopra soglia, sia aperte che ristrette, da 35 a 15 giorni dalla data di invio del bando e da 30 a 10 giorni in caso di offerta elettronica. Con riferimento invece alle procedure sotto soglia, vengono indicate la possibilità di dimezzare i termini previsti per le procedure ordinarie, modalità di affidamento agevolate, forme semplificate di pubblicità, la possibilità di ricorrere al mercato elettronico e la non applicabilità del periodo di stand still. Si è in particolare ricordato che il contratto può essere stipulato anche immediatamente dopo l’aggiudicazione definitiva qualora sia stata presentata o ammessa una sola offerta e non siano state tempestivamente proposte impugnazioni del bando o della lettera di invito oppure esse risultino già respinte con decisione definitiva, in caso di appalto basato su un accordo quadro o di appalti specifici basati su un sistema dinamico di acquisizione, per importi inferiori alla soglia comunitaria in caso di acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico, per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta sotto soglia, per affidamenti di importo compreso tra 40.000 e 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all’art. 35 per le forniture e i servizi. Si è quindi rammentato che, a prescindere dalla stipulazione del contratto e dall’osservanza dello stand still, le stazioni appaltanti possono dare avvio all’esecuzione del contratto in via d’urgenza per ovviare a situazioni di pericolo per persone o animali o cose, per l’igiene e la salute pubblica, per il patrimonio storico-artistico e culturale, oppure nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione possa determinare un grave danno all’interesse pubblico, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari.
Con particolare riferimento alla possibilità di affidamento senza preventiva pubblicazione di bando o avviso, si è ricordato che tale scelta non comporta una illegittimità della procedura qualora sia accertato e dichiarato con atto motivato anteriore all’avvio della procedura che l’omessa pubblicazione del bando o avviso è consentita dal Codice, siano rispettati le necessarie forme minime di pubblicità e il termine dilatorio di 10 giorni prima della stipulazione del contratto. Per ricorrere a tale possibilità si è però del pari rammentato che occorre indicare in motivazione i necessari presupposti, ovvero ragioni di estrema urgenza da eventi imprevedibili, emergenze di protezione civile, casi urgenti di bonifica e messa in sicurezza dei siti contaminati e che è altresì necessario che i termini per altri tipi di procedure non possano essere rispettati e le cause non siano imputabili alle stazioni appaltanti. Con riguardo al relativo procedimento, si è ribadito che occorre individuare gli operatori economici nella misura minima di 5 secondo i principi di trasparenza e concorrenza e rotazione, che la selezione dell’operatore economico deve avvenire in base alle condizioni più vantaggiose e che gli affidatari dichiarano con autocertificazione il possesso dei requisiti di partecipazione, con possibilità di controlli ex post dell’Amministrazione entro i successivi 60 giorni.
Per quanto riguarda le procedure in caso di somma urgenza o di protezione civile di cui all’art. 163, si è evidenziato che il RUP o il tecnico della PA competente possono disporre l’immediato avvio ai lavori entro il limite di 200.000 euro o di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio e alle forniture nei limiti dello stretto necessario, a seguito della redazione di un verbale di somma urgenza, utilizzando lo strumento dell’affidamento diretto e dando la possibilità agli affidatari di fornire autodichiarazioni con successiva verifica entro 60 giorni, a condizione della consultazione della ricognizione normativa pubblicata da ANAC e della comunicazione alla stessa Autorità.
Con precipuo riferimento al subappalto, si sottolinea che, nelle ipotesi in cui si proceda all’affidamento con procedura negoziata senza bando per motivi di urgenza nonché ad esecuzione diretta in somma urgenza, anche i subappaltatori possono autocertificare il possesso dei requisiti con possibilità di controlli ex post dell’Amministrazione entro i successivi 60 giorni.
Riguardo alle offerte anomale, si ricorda che se queste sono inferiori a 5 non si procede al calcolo della soglia di anomalia, mentre se sono pari o superiori a 10, per affidamenti al prezzo più basso, si può procedere a esclusione automatica offerte anomale.
Si rimarca infine: che possono essere giustificate modifiche durante il periodo di efficacia del contratto, senza la necessità di una nuova procedura di affidamento, qualora sopravvengano circostanze impreviste e imprevedibili (compresa la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti) e sempre che non venga alterata la natura generale del contratto; che, ai fini della risoluzione del contratto, il termine per controdedurre a contestazioni di inadempimento può essere inferiore a 10 giorni; che, con riferimento agli incarichi di progettazione e connessi di cui all’art. 63, si può fare ricorso alla procedura negoziata senza pubblicazione del bando qualora i termini per le varie procedure attuabili non possano essere rispettati per motivi di urgenza; che, per specifici lavori nel settore dei beni, nei casi di somma urgenza in cui ogni ritardo sia pregiudizievole alla pubblica incolumità o alla tutela del bene, è consentita l’esecuzione secondo le modalità di cui all’art. 163 fino ad un importo di 300.000 euro; che il ruolo di supporto al RUP può essere svolto da professionisti esterni qualora la stazione appaltante sia priva di adeguate figure professionali al suo interno; che è possibile esaminare le offerte prima della verifica dei requisiti anche per gli affidamenti nei settori ordinari; che è consentita l’omissione di uno o di entrambi i primi due livelli di progettazione, purché il livello successivo contenga tutti gli elementi previsti per quello omesso, salvaguardando la qualità della progettazione.