Tutela della privacy e morosità condominiale (Corte di Cassazione, sezione I civile, ordinanza 7 ottobre 2022, n. 29323)
Un Amministratore di Condominio aveva affisso nella bacheca condominiale un avviso di convocazione di assemblea indicante i nominativi dei condomini morosi. Uno di questi ha così intentato un giudizio risarcitorio contro il Condominio per violazione della privacy. La Cassazione ha ricordato che la disciplina del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al D.Lgs. n. 196 del 2003, prescrivendo che il trattamento dei dati personali avvenga nell’osservanza dei principi di proporzionalità, di pertinenza e di non eccedenza rispetto agli scopi per i quali i dati stessi sono raccolti (v. Cass. Sez. 1 n. 18443-13), non consente che gli Spazi condominiali, aperti all’accesso di terzi estranei rispetto al condominio, possano essere utilizzati per la comunicazione di dati personali riferibili al singolo condomino. La Corte ha, quindi, aggiunto che, fermo restando il diritto di ciascun condomino di conoscere, anche di propria iniziativa, gli inadempimenti altrui rispetto agli obblighi condominiali, l’affissione nella bacheca dell’androne condominiale, da parte dell’amministratore dell’informazione concernente le posizioni di debito del singolo condomino, costituisce un’indebita diffusione di dati personali, come tale fonte di responsabilità civile ai sensi degli artt. 11 e 15 del citato codice.