Trasformazione dell’impianto centralizzato in termoautonomo e maggioranze (Corte di Cassazione, con la sentenza del 19 agosto 2022 n. 24976)
Con la sentenza in commento, la Suprema Corte, afferma che la delibera che dispone l’eliminazione dell’impianto di riscaldamento centralizzato per creare singoli impianti autonomi «in tanto può essere adottata a maggioranza, e quindi in deroga agli artt. 1120 e 1136 c.c., in quanto sia previsto che avvenga nel rispetto delle previsioni legislative di cui alla L. n. 10 del 1991, ossia a garanzia sull’an e sul quomodo della riduzione del consumo specifico di energia, del miglioramento dell’efficienza energetica, dell’utilizzo di fonti di energia rinnovabili».
Ha specificato la Corte che la delibera per essere validamente assunta dalla maggioranza deve avere un contenuto precettivo positivo. In buona sostanza, è valida la delibera presa a maggioranza purché preveda il tipo di impianto che sarà installato in sostituzione di quello preesistente, poiché non è sufficiente la mera previsione di installazione di impianti autonomi su iniziativa dei singoli. Pertanto, è nulla una delibera assunta a maggioranza che contenga la mera rinuncia all’impianto centralizzato (delibera meramente abdicativa), lasciando i condomini liberi di scegliere il proprio impianto autonomo, senza vincoli e senza osservare le prescrizioni della succitata legge. Una delibera meramente abdicativa, che non contenga alcuna indicazione sul passaggio agli impianti autonomi, richiede l’unanimità. Infine, dalla declaratoria di nullità della delibera in oggetto consegue il ripristino dello status quo ante, ossia il riallaccio all’impianto centralizzato. Diversamente, come noto, ai sensi dell’art. 1118 c. 4 c.c., il singolo condomino ha diritto di staccarsi dall’impianto di riscaldamento centralizzato se dal suo distacco non derivino notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condomini