Sulla possibilità di impugnare direttamente le clausole della lex specialis solo se “immediatamente escludenti” e sulla mancanza di doverosità di adozione del piano economico – finanziario da parte delle Stazioni Appaltanti (Tar Lazio Latina, Sez. I, 11 febbraio 2022, n. 80)
Una società cooperativa ha impugnato, dinanzi al Tar Lazio Latina, la determinazione dirigenziale con la quale è stata indetta la gara, ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. n. 50 del 2016, per l’affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti sul territorio del Comune di Gaeta per una durata di sei anni, prorogabili per ulteriori tre anni. La doglianza della cooperativa riguardava l’impossibilità di presentare un’offerta seria, consapevole e ponderata a causa della mancata predisposizione da parte della stazione appaltante di un piano economico-finanziario, della stima dei costi della manodopera nella base di asta e di un piano industriale.
In primo luogo, il Tar si è soffermato sull’impossibilità di impugnare direttamente le clausole della lex specialis, senza aver precedentemente presentato domanda di partecipazione alla gara, in quanto questo sarebbe possibile solo nel caso in cui queste ultime fossero “immediatamente escludenti”, vale a dire solo nel caso in cui siano in grado di porre in capo a ciascun operatore economico “medio” l’impossibilità di presentare un’offerta economicamente sostenibile. Anche nel caso in cui tali clausole dovessero configurarsi come “immediatamente escludenti”, l’operatore economico dovrebbe dimostrare la lesione concreta ed attuale, causata dalla clausola che reputa illegittima, in modo da giustificare il suo interesse “strumentale” alla riedizione della procedura e, quindi, il suo interesse ad agire.
In secondo luogo, il Tar ha affrontato la questione inerente all’impossibilità, da parte della ricorrente, di presentare un’offerta “seria” a causa della mancanza di un piano economico – finanziario, predisposto dalla stazione appaltante. A tal proposito, il Tar ha ritenuto che la preparazione di un piano economico – finanziario sia un onere dell’operatore economico, il quale dovrebbe porlo a sostegno dell’offerta presentata.
Per quanto riguarda la stima dei costi di manodopera, è stato evidenziato che l’amministrazione aggiudicatrice effettua una mera stima di questi ultimi, basandosi su dei valori tabellari mentre è l’operatore economico che deve indicare i costi del personale secondo l’organizzazione del lavoro esistente all’interno dell’impresa, facendo riferimento a valori effettivi.
In particolare, pretendere che la Stazione Appaltante predisponga un piano economico-finanziario vuol dire rendere troppo rigida la struttura del contratto da affidare, introducendo vincoli non compatibili con la natura pro-concorrenziale della normativa nazionale, di origine euro-unitaria, che disciplina l’affidamento dei contratti pubblici e allo stesso tempo le imprese vedrebbero azzerata la loro libertà di configurazione delle proprie risorse.