Società cancellata e responsabilità dei soci (Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, Ordinanza n. 20686 del 28 giugno 2022)
Con l’ordinanza in commento la Corte chiarisce la responsabilità dei soci ex art. 2495 cc, comma 2, in ordine alle obbligazioni non assolte dalla società cancellata. Tale responsabilità è limitata alla quota (eventualmente) riscossa in base al bilancio finale di liquidazione.
La percezione della quota dell’attivo sociale è elemento della fattispecie costitutiva del diritto azionato dal creditore nei confronti del socio e tale circostanza deve essere dimostrata da colui il quale faccia valere tale diritto in giudizio. Grava, quindi, sul creditore insoddisfatto, l’onere della prova circa la distribuzione dell’attivo e circa la riscossione di una quota di esso da parte dell’ex socio.
La corte precisa, che in ordine alla responsabilità dei liquidatori, invece, la responsabilità ha un titolo del tutto autonomo, derivante dalla carica rivestita e collegato alla mala gestio dell’amministratore.