Rimborso dei contratti di soggiorno e risoluzione dei contratti di acquisto di biglietti per spettacoli, musei e altri luoghi della cultura (Art.88)
Le disposizioni relative al rimborso di titoli di viaggio e pacchetti turistici (di cui all’articolo 28 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9) si applicano anche ai contratti di soggiorno per i quali si sia verificata l’impossibilità sopravvenuta della prestazione a seguito dei provvedimenti adottati.
Ai sensi dell’art. 1463 del c.c., ricorre la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta in relazione ai contratti di acquisto di titoli di accesso per spettacoli di qualsiasi natura, inclusi quelli cinematografici e teatrali. Sono ricompresi anche i biglietti di ingresso ai musei e agli altri luoghi della cultura. (A seguito dell’adozione delle misure di cui all’articolo 2, comma l, lettere b) e d) del decreto del Presidente del Consiglio 8 marzo 2020 e a decorrere dalla data di adozione del medesimo decreto)
I soggetti acquirenti devono presentare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, un’apposita istanza di rimborso al venditore, allegando il relativo titolo di acquisto. Il venditore, entro trenta giorni dalla presentazione della istanza di cui al primo periodo, provvede all’emissione di un voucher di pari importo al titolo di acquisto, da utilizzare entro un anno dall’emissione.