Milleproroghe: acquisto di beni e servizi informatici consentito con la procedura negoziata dell’articolo 75 del “Cura Italia”.
L’articolo 1, comma 11, del Decreto-legge 31 dicembre 2020 n.183 autorizza, sino al 31 dicembre 2021, le acquisizioni di beni e servizi informatici secondo l’articolo 75 del Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge 24 aprile 2020, n. 27 (D.L “Cura Italia”).
L’articolo 75 del “Cura Italia” aveva previsto che per le forniture informatiche si potesse procedere, fino al 31 dicembre 2020, ai sensi dell’articolo 63 comma 2 lettera c) per l’acquisto di beni e servizi selezionando l’affidatario tra almeno quattro operatori economici, anche oltre i limiti della soglia comunitaria (selezionando l’affidatario tra almeno quattro operatori economici, di cui almeno una «start-up innovativa» o un «piccola e media impresa innovativa).
Non essendo previsto niente al riguardo, sembra infatti ragionevole affermare che l’articolo 75 del “Cura Italia” si applichi a contratti di qualunque importo (sopra o sotto le soglie comunitarie).
Trattandosi di beni e servizi informatici, l’articolo è da interpretarsi come esplicita deroga sia all’ obbligo di ricorso al Mepa o al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento) sia alle previsioni dell’articolo 1 commi 510 e 512 della Legge 28/12/2015, n. 208.
In sintesi, con l’articolo 75 del “Cura Italia” è stata definita (sebbene a termine) una specifica tipologia di procedura negoziata destinata agli acquisti di beni e servizi informatici, per i quali è sempre “autorizzata” la procedura d’urgenza prevista dall’articolo 63 comma 2 lettera c) del Codice.
Si realizza così una “singolare” sovrapposizione di normative sugli acquisti di beni e servizi informatici che, in fase di determina a contrarre, implicherà di esplicitare con chiarezza la scelta che viene effettuata.
Le SA possono optare:
- per il sistema Consip/ Mepa o per il sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento, nel rispetto delle previsioni dell’articolo 1 comma 512 della Legge 28/12/2015, n. 208;
- procedere autonomamente ai sensi dell’articolo 1 comma 510 della Legge 208/2015 (qualora il bene o il servizio oggetto di convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell’amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali) ed operare secondo il “Decreto Semplificazioni” o secondo il Codice dei Contratti;
- per la procedura negoziata dell’articolo 75 del “Cura Italia”.