L’omessa dichiarazione di una pregressa risoluzione contrattuale non ha come conseguenza automatica l’esclusione del concorrente dalla gara (Tar Lazio, sez. I quater, sentenza 8 gennaio 2021 n. 244)
La Regione Lazio bandiva una procedura di gara mediante adesione al Sistema Dinamico di Acquisizione di Consip Spa (SDAPA), di cui all’art. 55 del d.lgs. n. 50 del 2016, per l’affidamento del “Servizio di pulizia e sanificazione a ridotto impatto ambientale presso i Centri per l’Impiego ed altre sedi della Regione Lazio”, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, commi 2 e ss., del d.lgs. n. 50 del 2016.
La seconda classificata impugnava gli atti diretti a tale affidamento, lamentandone sotto diversi profili la legittimità.
In particolare, deduceva la violazione dell’articolo 80, commi 5, lett. c) e c-bis), e 6, del d.lgs. n. 50 del 2016: l’aggiudicataria, infatti, avrebbe dovuto essere esclusa dalla procedura di gara, perché avrebbe omesso di dichiarare una risoluzione contrattuale disposta dopo la presentazione dell’offerta, ma prima dell’aggiudicazione dell’appalto.
Inoltre, la medesima lamentava violazione dell’art. 80, commi 5, lett. c-ter), e 6, del d.lgs. n. 50 del 2016: la risoluzione contrattuale di cui si è detto avrebbe dovuto rilevare anche sotto un altro autonomo profilo, configurandosi a sua volta come un grave illecito professionale.
La ricorrente concludeva chiedendo l’annullamento degli atti diretti a tale affidamento e la condanna al risarcimento del danno in forma specifica, mediante l’aggiudicazione dell’appalto.
Il TAR ha dichiarato prive di fondamento le censure.
Preliminarmente, il Collegio ha richiamato l’orientamento secondo il quale, per ragioni di ragionevolezza e proporzionalità, la mancata dichiarazione di una risoluzione contrattuale subita dal concorrente, pur riconducibile alle fattispecie di cui alla lett. c), c-bis) e c-ter) del comma 5 dell’art. 80 d.lgs. n. 50 del 2016, non può comportare la automatica esclusione della gara dello stesso.
Infatti, ciò che accomuna tali fattispecie è che in nessuna di queste si ha l’automatismo espulsivo proprio del falso dichiarativo di cui alla lettera f-bis) del medesimo art. sopra citato. In tali casi, pertanto, spetterà all’amministrazione valutare in concreto se la condotta tenuta dall’operatore economico sia tale da giustificarne l’esclusione.
Inoltre, con riferimento alla fattispecie omissiva, il Collegio ha condiviso l’orientamento giurisprudenziale secondo cui deve sussistere un fondamento normativo del relativo obbligo di informazione.
In particolare, tale onere dichiarativo viene rinvenuto in relazione alle informazioni che l’ANAC iscrive nel casellario informatico, ai sensi dell’art. 80, comma 12, del d.lgs. n. 50 del 2016.
Solo nel caso di omissione di tali informazioni, dunque, si potrebbe ritenere integrata la causa di esclusione dell’art. 80, comma 5, lett. c-bis), del d. lgs. n. 50 del 2016.
Nella fattispecie in esame, invece, la presunta risoluzione non ha trovato riscontro nel casellario informatico dell’ANAC, trattandosi di un episodio che non ha dato luogo ad alcuna segnalazione alla stessa. Pertanto, di esso non può tenersi conto ai fini di un’eventuale esclusione della controinteressata dalla procedura di gara in questione.