L’infungibilità necessaria per ricorrere ad una procedura negoziata deve essere effettivamente dimostrata dalla SA – TAR Lazio, Sentenza 12735/2019
Nella presente vicenda, una stazione appaltante aveva indetto una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando e senza consultazione di mercato, volta alla realizzazione di “prove crash test” per i dispositivi di sicurezza, e questo in quanto si riscontrava la necessaria assenza di concorrenza, cosa contestata dal ricorrente in virtù della mancanza del requisito della infungibilità che caratterizza necessariamente le condizioni necessarie per quel tipo di procedura.
Il TAR Lazio nella sentenza in commento ha censurato il ricorso alla procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara dal momento che questa, rivestendo carattere di eccezionalità rispetto all’obbligo delle SA di individuare il loro contraente attraverso il confronto concorrenziale, richiede un particolare rigore nell’individuazione dei presupposti giustificativi e imponeva all’amministrazione l’onere di dimostrare l’effettiva esistenza dell’infungibilità del servizio. Il Tribunale ha censurato anche il mancato ricorso alla consultazione preliminare ai sensi dell’art. 66 del Codice, evitata sulla base del fatto che il soggetto individuato garantiva la qualità del servizio offerto, in virtù di quanto realizzato negli ultimi tre anni e offriva anche servizi complementari, motivazioni entrambe ritenute insufficienti a derogare all’obbligo generale di ricorrere a procedure competitive.