L’incompatibilità dello svolgimento della funzione di RUP con quella di Presidente della Commissione giudicatrice (Tar Molise, Sez. I, sentenza del 22 aprile 2022 n. 121)
Il Comune di Sannio ha avviato una procedura aperta per l’affidamento dell’incarico di “progettazione definitiva ed esecutiva e di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione relativi all’intervento di completamento della sistemazione del movimento franoso”. In seguito all’aggiudicazione dell’appalto da parte di un R.T.P, uno dei concorrenti, che aveva riportato un punteggio più basso, ha proposto ricorso al Tar, chiedendo l’annullamento di tutti gli atti della procedura selettiva con declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente sottoscritto.
In particolare, la parte ricorrente ha sostenuto l’incompatibilità del Presidente della Commissione giudicatrice, il quale avrebbe svolto anche la funzione di RUP per il Comune, redigendo tutti gli atti afferenti la fase preparatoria /istruttoria e quelli prodromici alla fase valutativa delle offerte, ossia il progetto di fattibilità tecnico – economico dell’opera, tutta la lex specialis di gara, il provvedimento di nomina della Commissione fino alla determina conclusiva recante l’aggiudicazione.
Di conseguenza, la ricorrente ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell’art. 77 del D.Lgs n. 50 del 2016, secondo il quale “i commissari non devono svolgere né possono svolgere alcun’altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta. La nomina del RUP a membro delle commissioni di gara è valutata con riferimento alla singola procedura”.
In particolare, questa disposizione è tesa a tutelare la trasparenza e la terzietà dell’organo valutativo, oltre che l’imparzialità dell’azione amministrativa e lo fa garantendo l’applicazione del principio di separazione tra chi ha predisposto il regolamento di gara e chi è chiamato ad applicarlo concretamente, principio che in tal caso è risultato chiaramente violato.
Inoltre, il Collegio ha precisato come, in tal caso, fosse stato leso il diritto dei concorrenti a vedere giudicate le loro offerte da un organo che non fosse condizionato dalle scelte effettuate a monte nella fase dell’impostazione dei criteri e delle modalità di valutazione delle offerte.
In conclusione, il Tar ha affermato che il funzionario che abbia concretamente adottato la documentazione di gara, definendone il contenuto con valore vincolante per l’Amministrazione ai fini della valutazione delle offerte, non avrebbe potuto assumere anche il ruolo di Presidente della commissione giudicatrice.