L’impossibilità di modificare prima della stipula del contratto le condizioni economiche stabilite nell’offerta di gara (TAR Lombardia, sentenza del 10 giugno 2022, n. 1343)
La ricorrente ha impugnato tutti gli atti e provvedimenti di gara con cui è stata disposta la revoca della sua aggiudicazione di alcuni lotti relativi alla gara indetta per la fornitura di ausili per disabili provvedendo all’incameramento della cauzione versata.
In particolare, la ricorrente deduce di aver formulato un’offerta inadeguata a causa del progressivo aumento dei prezzi delle materie prime, dei noli e della logistica, registrato negli ultimi tempi.
In realtà, la stazione appaltante, nel disciplinare di gara, aveva previsto che i corrispettivi sarebbero rimasti fissi ed invariabili, indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, dovendosi fare carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.
In primo luogo, il Collegio ha ritenuto che le tempistiche della gara fossero tali da permettere all’operatore economico diligente di prevedere l’aumento dei prezzi con la possibilità di rimodulare le offerte.
In secondo luogo, la rimodulazione dei corrispettivi prima della stipula del contratto non risulta prevista da alcuna regola o principio normativo. Infatti, le mutate condizioni del mercato legittimano il ritiro dalla gara dell’operatore o la non accettazione della stipula ma non un cambiamento dei corrispettivi senza la riapertura di un nuovo dialogo competitivo.
In conclusione, il TAR Lombardia ha respinto la domanda di annullamento dei provvedimenti impugnati dall’aggiudicataria.