“L’applicazione dell’art. 106, comma 1 lett. a), del D. Lgs n. 50 del 2016 pone in capo all’appaltatore l’onere di provare le circostanze imprevedibili ed impreviste che hanno portato all’aumento dei prezzi” (Tar Lombardia, sentenza del 18 novembre 2022, n. 2568)
La società Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti- Aria S.p.A. ha indetto una procedura di gara per realizzare un sistema dinamico di acquisizione ai sensi dell’art. 55 del D.lgs n. 50 del 2016 per la fornitura di deflussori agli enti sanitari regionali.
Una società, dopo essersi aggiudicata la gara ed aver sottoscritto la relativa convenzione, ha chiesto alla stazione appaltante il riconoscimento dei maggiori costi sopportati. L’Aria S.p.A., in seguito ad un’istruttoria, ha ritenuto insufficienti i documenti relativi all’aumento dei prezzi dei prodotti forniti ed ha rigettato l’istanza di adeguamento dei prezzi, richiamando l’art. 8 della Convenzione, che aveva stabilito che i prezzi delle forniture sono determinati a rischio esclusivo del fornitore e che si intendono fissi per tutta la durata della convenzione, senza alcun adeguamento, revisione o aumento degli stessi.
La società aggiudicataria ha promosso ricorso avverso il suindicato diniego, affidandolo ad un solo motivo, ossia la mancata revisione del corrispettivo.
Risulta necessario richiamare l’art. 106, comma 1, lett. a) del D.lgs n. 50 del 2016 che, nel caso di contratti stipulati da soggetti aggregatori, ha previsto l’applicazione dell’art. 1, comma 511, della Legge n. 208 del 2015. Tale norma ammette la revisione del corrispettivo qualora si sia verificata una variazione dei beni che, a sua volta, abbia cagionato una variazione del prezzo non inferiore al dieci per cento e tale da alterare l’originario equilibrio contrattuale. Tale particolare procedimento di revisione prevede l’intervento di un’autorità indipendente o dell’Agcm, anche per l’accertamento dell’aumento dei prezzi dei beni superiori al dieci per cento, Nel caso esaminato dalla sentenza in commento, tale particolare procedura non è stata rispettata dalla società aggiudicataria.
In particolare, la ricorrente ha sostenuto il verificarsi di circostanze impreviste ed imprevedibili, legate alle vicende della pandemia e del conflitto in Europa, le quali, però non implicano l’automatico verificarsi dell’art. 106, essendo onere dell’operatore offrire adeguata e idonea prova di tali imprevisti ed imprevedibili eventi che hanno cagionato l’aumento dei prezzi.
La società aggiudicataria non ha dato prova concreta degli aumenti del costo della manodopera, in quanto l’onere della prova deve essere assolto dall’impresa in sede procedimentale nei confronti della stazione appaltante ma non è possibile ammettere un’integrazione di eventuali lacune probatorie.
In conclusione, il Collegio adito ha respinto il ricorso, ritenendo il motivo infondato.