La sopravvenuta inidoneità dell’oggetto a soddisfare le esigenze contrattuali non consente la revoca dell’aggiudicazione (Tar Lombardia, Milano, Sez. I, 6 aprile 2020, n. 598)
Trascorsi quasi cinque anni dall’aggiudicazione del servizio di manutenzione degli arredi di rotabili ferroviari senza dar corso all’effettivo inizio della prestazione in ragione di plurimi giudizi amministrativi, la stazione appaltante disponeva la revoca della gara sulla base dell’assunto che il tempo trascorso dall’indizione della procedura aveva privato di interesse la prosecuzione della stessa in ragione delle modifiche intervenute agli asset delle flotte rotabili.
Il provvedimento in autotutela veniva impugnato dall’aggiudicataria – per carenza di motivazione e conseguente violazione dell’art. 21quinquies della L. 241/1990 – nella parte in cui si faceva esclusivo riferimento alle “mutate esigenze” relativamente alla composizione della “flotta”.
Nel ricorso la ricorrente, deduceva che la gara era stata bandita ed eseguita, per l’esecuzione di interventi di manutenzione su qualsiasi tipologia di rotabile. Sottolineando, inoltre, che il capitolato tecnico contemplava espressamente l’ipotesi di mutamento, nel corso dell’appalto, delle tipologie di rotabili diverse da quelle elencate.
La stazione appaltante replicava evidenziando che la revoca della procedura di gara era stata determinata a causa del lungo lasso di tempo trascorso dalla relativa indizione, periodo durante il quale la flotta originariamente interessata dal servizio era mutata per oltre il 60%, sicché la maggior parte delle vetture specificamente indicate nell’oggetto del contratto erano state nel frattempo dismesse.
Il ricorso è stato accolto dal giudice adito.
Nello specifico la revoca avrebbe richiesto, in punto di mutamento della situazione di fatto, un’evidenza di circostanze univoche, concrete e convincenti a sostegno dell’inattualità dell’interesse pubblico tali da “superare” il legittimo affidamento riposto dalla ricorrente nella partecipazione ad un procedimento, condotto secondo i canoni della legittimità e della buona fede.
Le prescrizioni della lex specialis erano tali, infatti, che le prestazioni indicate non si riferivano a specifiche categorie di rotabili: l’indicazione puntuale dei rotabili contenuta nel capitolato tecnico era stata posta in termini meramente indicativi, tant’è che era stata espressamente prevista anche la possibilità di una successiva individuazione e mutamento dei rotabili oggetto del servizio.
Né il tempo trascorso dal momento dell’indizione della procedura può ritenersi elemento di per sé rilevante, tenuto conto della fungibilità e ripetitività delle attività richieste.