La proroga del contratto è legittima se prevista ab origine dai documenti di gara (Tar Campania, Sez. I, sentenza dell’11 maggio 2022, n. 3194)
L’ASL, in seguito ad una procedura ad evidenza pubblica, ha conferito l’incarico ad un Ingegnere per l’espletamento delle prestazioni professionali di Esperto Qualificato ed Esperto in Fisica Medica. Alla scadenza del contratto e nelle more dell’espletamento di una nuova gara per il conferimento del medesimo incarico, l’ASL ha prorogato reiteratamente l’incarico conferito a quest’ultimo.
Prima della scadenza dell’ultima proroga, l’ASL ha comunicato all’Ingegnere la conclusione dell’incarico, dovuta all’affidamento a trattativa privata della stessa prestazione ad un’altra società.
In seguito, l’Ingegnere ha proposto ricorso al Tar, chiedendo l’accertamento del suo diritto al risarcimento del danno, dovuto sulla base di quanto avrebbe percepito se il suo incarico fosse stato prorogato.
È chiaro che il ricorrente non può basare il proprio diritto al risarcimento sul fatto di essere stato il precedente affidatario dell’incarico in quanto tale qualità non darebbe luogo automaticamente ad un diritto soggettivo o ad un interesse legittimo ma costituisce un mero interesse di fatto, in quanto la proroga non è una conseguenza automatica della scadenza dell’affidamento.
Al contrario, in materia di appalti di servizi, l’amministrazione, una volta scaduto il contratto, nel caso in cui dovesse avvalersi dello stesso tipo di prestazioni dovrà effettuare una nuova gara pubblica.
La proroga di un affidamento è prevista solo nei casi stabiliti dall’art. 106, comma 11, del D.Lgs n. 50 del 2016, ossia solo se, nel bando o nei documenti di gara, sia stata prevista un’opzione di proroga e quest’ultima sia limitata al tempo necessario per l’individuazione di un nuovo contraente.
Quindi, la proroga di contratti affidati con gara è consentita se prevista ab origine ed entro termini determinati, mentre, nel caso in cui il contratto fosse scaduto e si dovesse procedere ad una proroga non prevista originariamente, quest’ultima sarebbe equiparata ad un affidamento senza gara e ove disposta, si paleserebbe illegittima.
Nel caso esaminato da tale sentenza, il ricorso è stato rigettato in quanto il pregiudizio da mancata proroga dell’affidamento non è da considerarsi ingiusto e di conseguenza, anche la domanda di risarcimento è stata respinta.