La presunta violazione del principio di rotazione in caso di affidamento diretto nelle more dello svolgimento di una nuova procedura di gara (Tar Toscana, sentenza del 29 giugno 2022, n. 875)
Il Comune ha affidato in via diretta ad una società il servizio di notifica PEC dei verbali di contestazione delle violazioni del Codice della Strada e dei regolamenti comunali mediante un determinato software e la fornitura di tale software.
Precedentemente, lo stesso servizio era stato gestito da due società differenti: la prima si occupava della notificazione delle sanzioni tramite PEC e della fornitura del software mentre l’altra svolgeva il servizio di stampa e postalizzazione degli atti.
Prima della conclusione della procedura di gara, il Comune ha deciso di affidare in via diretta il servizio di notifica tramite PEC e di fornitura del software alla prima delle due società, ossia all’impresa che già svolgeva tale servizio. Tale affidamento è stato disposto fino al completamento della suddetta procedura di gara, per non più di sei mesi e comunque per un importo limitato.
La seconda società, che si occupava della fornitura del servizio di stampa e postalizzazione degli atti, ha proposto ricorso dinanzi al Tar invocando la violazione dell’art. 36, comma 1, del D.lgs. n. 50 del 2016.
Nel caso esaminato dalla sentenza in commento, secondo il Collegio, non sussisteva alcuna violazione del principio di rotazione, in quanto tali affidamenti hanno avuto come fine quello di dare continuità a dei servizi essenziali per l’Amministrazione nelle more dello svolgimento della nuova procedura di gara.
Infatti, l’Amministrazione ha scelto di mantenere l’attuale configurazione del servizio, poiché i servizi oggetto di affidamento diretto avrebbero potuto essere svolti unicamente da quella società, in quanto unica proprietaria e concessionaria dei software già in uso.
Di conseguenza, il Tar ha respinto il ricorso, dichiarandolo infondato.