La mancata indicazione dei costi di sicurezza e di manodopera da parte dei concorrenti non comporta l’esclusione dalla procedura di gara se causata dalla Stazione appaltante (Tar Toscana, sentenza 8 luglio 2022, n. 896)
In seguito alla sua esclusione dalla procedura di gara avente ad oggetto l’aggiudicazione del servizio di campionamento e analisi delle acque reflue e potabile in un’Azienda Ospedaliera Universitaria dovuta alla mancata indicazione nell’offerta dei costi di sicurezza e di manodopera, una società ha deciso di ricorrere al Tar.
La procedura di gara, svoltasi in modalità telematica sul sistema “START”, era caratterizzata dall’obbligo di rendere le dichiarazioni in ordine ai costi della manodopera e agli oneri aziendali ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D.lgs. n. 50 del 2016 ed in considerazione di quanto disposto dal disciplinare di gara, che sanzionava con l’esclusione dalla procedura le offerte non contenenti l’indicazione degli oneri di sicurezza afferenti all’impresa.
Secondo quanto stabilito dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, è necessario escludere l’applicabilità dell’effetto automatico di esclusione, previsto dall’art. 95, comma 10, nei soli casi in cui risulti impossibile indicare le voci stesse nei modelli predisposti dall’amministrazione, come nel caso esaminato da tale sentenza.
Di conseguenza, il punto centrale stava nello stabilire la reale possibilità da parte della società esclusa di rendere tali dichiarazioni in sede di partecipazione alla gara, in quanto, nel caso in cui tale adempimento non fosse stato possibile, l’amministrazione aggiudicatrice avrebbe dovuto offrire la possibilità di sanare tale situazione tramite il soccorso istruttorio.
Nell’ordinanza cautelare, emanata da Tar adito, era già stata accertata l’impossibilità per la società concorrente di rendere tali dichiarazioni a causa del form on line, utilizzato dalla stazione appaltante, che non lo rendeva possibile, ed aveva concluso stabilendo l’obbligo da parte dell’Amministrazione di procedere al soccorso istruttorio nei confronti dei partecipanti che non avessero reso tali dichiarazioni.
Il Tar ha, quindi, statuito come nel caso esaminato dalla sentenza in commento non fosse possibile per i concorrenti caricare nel sistema ulteriori documenti relativi all’offerta economica ed inoltre, una FAQ aveva espressamente escluso la necessità di rendere tale dichiarazione e aveva concluso per la sufficienza dell’indicazione del solo ribasso offerto.
In conclusione, il Tar ha accolto il ricorso, affermando l’obbligo per la stazione appaltante di ricorrere al soccorso istruttorio nei confronti di tutti i partecipanti alla procedura.