La mancata consegna del Durc e l’inadempimento contrattuale (Cassazione Civile, sez. II, ordinanza del 9 febbraio 2022 n. 4079)
Un’impresa di pulizie aveva ottenuto, nei confronti del Condominio presso cui svolgeva un servizio di pulizie, un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, per il mancato pagamento delle fatture a titolo di corrispettivo per quanto svolto.
Il Condominio aveva proposto opposizione, evidenziando che il contratto di appalto intercorrente tra le parti risultava viziato da nullità in quanto la ditta appaltatrice non aveva consegnato al committente il Documento unico di regolarità contributiva (c.d. DURC).
Pertanto, stante la mancata trasmissione di quanto richiesto, si sarebbe verificato l’inadempimento contrattuale della ditta, per cui l’amministratore aveva sospeso il pagamento delle fatture oggetto del decreto ingiuntivo opposto.
Il Giudice di prime cure aveva accolto l’opposizione e, per l’effetto, aveva revocato il provvedimento impugnato, osservando che, in assenza del Durc per il periodo a cui si riferivano le fatture a fondamento del ricorso monitorio, si configurava una responsabilità solidale del Condominio insieme all’appaltatrice per la irregolare posizione contributiva e fiscale dei dipendenti di quest’ultima.
Dunque, in applicazione dell’art. 1460 c.c., il Condominio aveva legittimamente sospeso il pagamento del corrispettivo.
Avverso detta pronuncia, l’appaltatrice aveva proposto appello, ma il giudice di secondo grado aveva confermato l’impugnata sentenza, condannando l’appellante alla rifusione delle spese di lite. Ebbene, l’impresa di pulizie aveva proposto ricorso per cassazione sulla scorta di due motivi.
La Suprema Corte ha rilevato che, nel caso di specie, tra le parti intercorreva un contratto di appalto di servizi di pulizia, per cui il Condominio appaltante, in base alla normativa dettata in materia, aveva l’obbligo di verificare la legittima posizione contributiva e previdenziale dei dipendenti della ditta appaltatrice sussistendo la responsabilità solidale tra appaltante e la stessa appaltatrice.
Condividendo la sentenza impugnata, ad avviso dei Giudici di Piazza Cavour, risulta applicabile al caso di specie, l’art. 1460 c.c., in virtù del quale, il Condominio aveva legittimamente sospeso il pagamento delle prestazioni della ditta di pulizia, non avendo validità efficacia le fatture emesse dalla stessa.
Alla luce delle suddette considerazioni, la Cassazione ha respinto il ricorso, condannando la società ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.