La mancata allegazione della fotocopia del documento d’identità del legale rappresentante comporta l’esclusione dalla gara (Tar Sardegna, Sez. I, 24 febbraio 2022, n. 127)
La Regione Sardegna ha indetto sei procedure di emergenza per l’affidamento del servizio di trasporto aereo di linea al fine di scongiurare l’interruzione del servizio pubblico essenziale e per garantire il servizio aerea di linea. Alla procedura hanno partecipato due soli concorrenti, successivamente esclusi con distinti provvedimenti e per ragioni differenti.
Il primo concorrente, Volotea S.L., è stata escluso dalla gara a causa della mancata allegazione del documento di identità del legale rappresentante alla sua offerta, come stabilito dall’art. 2 della lettera di invito. In seguito, quest’ultimo ha impugnato il provvedimento di esclusione, deducendo la violazione dei principi di imparzialità, par condicio, pubblicità e trasparenza, oltre che dell’art. 83 del D.lgs. n. 50 del 2016.
Secondo quanto stabilito dall’art. 2 della lettera di invito e dagli artt. 38 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000, il concorrente era tenuto ad allegare alla domanda ed alle dichiarazioni sostitutive la copia del documento di identità del legale rappresentante, la cui mancata allegazione, secondo la consolidata giurisprudenza, non costituisce una mera incompletezza del documento, idonea a far scattare la procedura del soccorso istruttorio da parte della stazione appaltante tramite la richiesta di integrazioni sul suo contenuto, ma comporta la sua giuridica inesistenza, con la conseguenza che, nel rispetto dei principi di par condicio e della parità di trattamento tra le imprese partecipanti, l’impresa deve essere esclusa per mancanza della dichiarazione richiesta.
Di conseguenza, è legittima l’esclusione dalla gara del concorrente che non ha allegato alla dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, da unire all’offerta tecnica per attestarne un requisito, la copia fotostatica del documento di identità del dichiarante, trattandosi di un’omissione non sanabile tramite la procedura di soccorso istruttorio.
Infatti, l’allegazione della copia fotostatica di tale documento costituisce un elemento integrante della fattispecie normativa, utile per stabilire un collegamento tra l’istanza e il documento ed allo stesso tempo, necessaria per comprovare l’imputabilità soggettiva della dichiarazione al soggetto che la presta. Tale elemento, quindi, è essenziale anche ai fini dell’assunzione di responsabilità della provenienza delle dichiarazioni rese.
In conclusione, il Tar ha stabilito che la stazione appaltante ha correttamente escluso dalla gara la società Volotea.