La banca nella concessione del mutuo non ha responsabilità se ha agito in buona fede (Corte di Cassazione – Sezione II penale – Sentenza 27 febbraio 2020 n. 7879)
Il credito concesso dalla banca e, che incidentalmente finisce nella disponibilità di un’organizzazione mafiosa, deve essere attentamente analizzato e il giudice deve valutare se l’istituto di credito nell’erogazione del mutuo abbia operato in buona fede ignorando la finalità illecita. Lo precisa la Cassazione con la sentenza in commento.
Nella vicenda in cui Unicredit aveva effettuato un prestito a una spa, il gip si era pronunciato ritenendo che l’istituto di credito non potesse ritenersi in buona fede, poiché aveva omesso la doverosa istruttoria, violando le regole interne fissate dal medesimo istituto.
Così consentendo alla società di operare con la copertura di crediti bancari e di porre in essere attività di riciclaggio.
I Supremi giudici hanno chiarito che l’insufficiente valutazione del merito creditizio del beneficiario può condurre a escludere la buona fede solo se il giudice fornisca adeguata motivazione, fondata non su un generico canone di buona gestione bancaria, ma su quello specifico della buona fede richiesta per il finanziamento del destinatario.