Indennità per i lavoratori stagionali (Art. 29)
Il decreto prevede per i lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali un’indennità per il mese di marzo pari a 600 euro. I lavoratori dovranno aver cessato, involontariamente, il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore della disposizione, e non essere titolari di pensione e non titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data di entrata in vigore del decreto. L’indennità prevista dall’articolo 29 non concorre alla formazione del reddito.
L’indennità è erogata dall’INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo fissato dal decreto.