Immobile abusivo: ordine di demolizione e principio di proporzionalità (Cassazione penale, sez. III, 1° marzo 2022, n. 7127)
È possibile procedere con la demolizione di una casa abusiva a distanza di 24 anni dall’ordine, se chi l’ha realizzata ha avuto tutto il tempo di trovare una diversa sistemazione. Questo è quanto emerge dalla sentenza in commento.
La Corte precisa innanzitutto come, in materia di reati concernenti violazioni edilizie, l’ordine di demolizione del manufatto abusivo non sia sottoposto alla disciplina della prescrizione stabilita dall’art. 173 c.p., per le sanzioni penali, avendo natura di sanzione amministrativa a carattere ripristinatorio, priva di finalità punitive (Cass. pen., Sez. III, 3 ottobre 2018, n. 51044). La sanzione amministrativa dell’ordine di demolizione del manufatto abusivo, infatti, assolve ad una funzione ripristinatoria del bene leso, configura un obbligo di fare per ragioni di tutela del territorio e ha carattere reale, producendo effetti sul soggetto che si trova in rapporto col bene, anche se non sia l’autore dell’abuso.
Il passo più interessante della sentenza, attiene al profilo del tempo trascorso tra la realizzazione della costruzione abusiva rispetto all’ordine di demolizione, al fine della valutazione della proporzionalità della sanzione demolitoria e del conseguente rispetto dell’art. 8 Cedu. Nella giurisprudenza della Corte Edu si legge come sia espressamente escluso il diritto assoluto di occupare l’immobile abusivo solo perché casa famigliare, venendo in rilievo, al contrario, il diritto della collettività a rimuovere la lesione di un interesse tutelato e al ripristino dell’equilibrio edilizio-urbanistico; diversamente ragionando, infatti, si finirebbe per incoraggiare azioni illegali a scapito della tutela del territorio e dell’ambiente, senza considerare che, al fine del rispetto del principio di proporzionalità, rileva anche il tempo ragionevole concesso all’interessato per effettuare la demolizione.
Il principio di proporzionalità nell’esecuzione di un ordine di demolizione di un immobile illegalmente costruito assume rilievo solo quando viene in gioco il diritto al rispetto della vita privata e familiare e del domicilio di una persona e non anche quando viene opposto esclusivamente il diritto alla tutela della proprietà.
Di conseguenza, l’esigenza di assicurare il rispetto del principio di proporzionalità è configurabile esclusivamente in relazione all’immobile destinato da abituale abitazione di una persona. In secondo luogo, ai fini della valutazione del rispetto di detto principio, rilievo centrale assumono, da un lato, l’eventuale consapevolezza della violazione della legge nello svolgimento dell’attività edificatoria da parte dell’interessato, stante l’esigenza di evitare di incoraggiare azioni illegali in contrasto con la protezione dell’ambiente e, dall’altro, i tempi intercorrenti tra la definitività delle decisioni giudiziarie di cognizione e l’attivazione del procedimento di esecuzione, per consentire all’interessato di regolarizzare se possibile la situazione e di trovare una soluzione alle proprie esigenze abitative.