Illeciti professionali: va dichiarato solo quel che in concreto, “secondo esperienza e ragionevolezza”, si presenta come un grave inadempimento (TAR Brescia, sezione I, sentenza n. 368 del 15 maggio 2020)
La vicenda trae origine dall’impugnazione, da parte del concorrente secondo classificato, del provvedimento di aggiudicazione di una gara, indetta dal Ministero della Difesa, avente ad oggetto la progettazione esecutiva e la realizzazione di diversi manufatti presso l’Aeroporto Militare di Ghedi (BS). La ricorrente lamentava, ex multis, l’omessa esclusione dalla gara dell’impresa aggiudicataria alla luce del fatto che, in diverso appalto, quest’ultima non avrebbe retribuito i propri dipendenti (pagati, asseritamente, dalla stazione appaltante). Detta circostanza, dunque, avrebbe concretizzato un grave illecito professionale (non dichiarato), ai sensi lettera c) del comma 5 dell’articolo 80 del d. lgs. n. 50/2016.
Nel rigettare le doglianze della ricorrente, il TAR ha preliminarmente richiamato il comma 5, lett. c), dell’articolo 80 del d. lgs. n. 50/2016 – nella versione antecedente alle modifiche apportate dalla l. n. 55/2019 – secondo cui la stazione appaltante esclude dalla gara l’operatore economico che si sia reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. In particolare, detta previsione normativa è intesa dalla giurisprudenza quale clausola aperta, «ricomprendente cioè qualunque vicenda pregressa dell’attività professionale dell’operatore economico la quale concretizzi la violazione di un dovere posto in una norma civile, penale o amministrativa e ne metta in dubbio l’integrità e l’affidabilità». Come, tuttavia, specificato dai giudici amministrativi, sull’estensione dell’obbligo dichiarativo incombente sul concorrente non vi è unanimità, ed infatti:
i) secondo un primo orientamento, l’obbligo dichiarativo del concorrente ha a oggetto tutte le proprie vicende professionali, anche quelle non costituenti una causa di esclusone tipizzata (così Cons. St., sez. V, nn. 3592/2018 e 6530/2018);
ii) secondo un altro orientamento, invece, sono sottratte all’obbligo dichiarativo che incombe sul concorrente «le vicende professionali irrilevanti, o perché risalenti nel tempo, o perché in sé non indicative di una dubbia affidabilità» (ex multis, Cons. St., sez. V, n. 5171/2019; TAR Milano, sez. I, n. 2421/2019).