Il rispetto dei minimi salariali inderogabili non rientra nell’anomalia dell’offerta (TAR Toscana, Firenze, Sez. II, 19 aprile 2021, n. 530)
Nell’ambito di una procedura di gara aperta per l’affidamento dell’appalto dei servizi integrati di gestione e manutenzione di immobili, l’impresa aggiudicataria in via provvisoria veniva esclusa perché l’offerta presentata era risultata non rispettosa della normativa in tema di trattamento economico dei lavoratori.
Il provvedimento di esclusione veniva puntualmente impugnato dall’interessata.
La Commissione di gara era stata infatti esautorata dal Responsabile del Procedimento atteso che, per la verifica dell’anomalia, si era affidato a un soggetto esterno in violazione delle Linee guida n. 3/2016 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, per le quali nella valutazione delle offerte anormalmente basse presentate in procedure da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, il R.U.P. può avvalersi del supporto della Commissione di gara.
Il ricorso è stato rigettato dal giudice amministrativo adito.
A prescindere, infatti, dall’interrogativo circa la natura tassativa della previsione contenuta nelle citate linee guida risultava dirimente la considerazione per cui la verifica del rispetto delle disposizioni normative e contrattuali in tema di trattamenti inderogabili dei lavoratori è espressione di un potere autonomo che trova fondamento nell’articolo 95, comma 10, del d.lgs. n. 50/2016. Secondo tale norma “le stazioni appaltanti, relativamente ai costi della manodopera, prima dell’aggiudicazione procedono a verificare il rispetto di quanto previsto all’articolo 97, comma 5, lettera d)” ovvero se il costo del lavoro è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle tabelle ministeriali di cui all’articolo 23 del medesimo d.lgs. n. 50/2016.
Si tratta, in sintesi, di un potere diverso da quello afferente alla verifica di anomalia cui non sono applicabili le disposizioni delle Linee Guida n. 3/2016 dell’ANAC e in relazione al cui esercizio non sussiste, quindi, alcuna norma che vieti alla stazione appaltante di rivolgersi anche a consulenti esterni.