Il rifiuto della società aggiudicataria di stipulare il contratto di affidamento giustifica la revoca dell’aggiudicazione (Tar Puglia, Sez. II, 7 marzo 2022 n. 379)
Nella controversia esaminata dal Tar Puglia, il Comune di Ugento, dopo aver invitato più volte la società aggiudicataria a sottoscrivere il contratto di affidamento del servizio di gestione dei beni museali e culturali del Comune stesso, ha revocato l’aggiudicazione con scorrimento della graduatoria.
Successivamente, la società ricorrente ha impugnato il provvedimento di revoca, adottato dall’Amministrazione comunale, in quanto inappropriato ed illegittimo, sostenendo la violazione dell’art. 32 del D.lgs. n. 50 del 2016. Secondo quanto dedotto dalla ricorrente, in caso di mancata stipulazione del contratto, il Comune avrebbe dovuto far decadere l’aggiudicazione e non revocarla.
Il Collegio ha affermato che, secondo quanto stabilito dall’art. 32, comma 8, del D.lgs. n. 50 del 2016, la PA possiede un potere di autotutela, che legittima il provvedimento di revoca e che può essere esercitato dopo che l’aggiudicazione sia divenuta efficace.
Effettivamente, secondo quanto affermato dalla giurisprudenza, tra “i sopravvenuti motivi di pubblico interesse” che giustificherebbero la revoca dell’aggiudicazione, rientrano i comportamenti scorretti, adottati dall’aggiudicatario e manifestati dopo l’aggiudicazione (Tar Sardegna, Sez. I, 3 gennaio 2019 n. 2).
Inoltre, la società ricorrente ha giustificato la non sottoscrizione del contratto, sostenendo il mancato riequilibrio economico finanziario da parte del Comune, dovuto all’indisponibilità di alcuni beni oggetto di concessione e alla crisi pandemica, desumendo la violazione dell’art. 165, comma 6, del D.lgs. n. 50 del 2016. In particolare, tale articolo prevede che “il verificarsi di fatti non riconducibili al concessionario che incidono sull’equilibrio del piano economico finanziario possa comportare la sua revisione da attuare mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio”.
Il Tar ha ritenuto che tale norma non possa applicarsi al caso esaminato, in quanto la società ricorrente non risulta concessionaria, non avendo sottoscritto il contratto.
In conclusione, il Tar Puglia ha ritenuto legittimo il provvedimento di revoca del Comune.