“Il ricorso avverso l’esclusione da una gara pubblica è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse allorchè non sia impugnata nei termini anche l’aggiudicazione definitiva dell’appalto” (Tar Lombardia, sentenza del 14 novembre 2022, n. 2518)
Il Comune di Varese ha indetto una procedura di gara avente ad oggetto “l’aggiudicazione del servizio di manutenzione ordinaria programmata di parchi, giardini, aiuole del Comune con opzione di rinnovo per un ulteriore anno”.
Il R.T.I., composto dalle due società ricorrenti, ha presentato la propria offerta ed è risultato il destinatario della proposta di aggiudicazione con riguardo ad un solo lotto. Successivamente sono state effettuate le verifiche relative al possesso dei requisiti in capo alle imprese destinatarie della proposta di aggiudicazione e l’Agenzia delle Entrate ha comunicato che a carico di una delle due società risultavano gravi violazioni, definitivamente accertate e non, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte o tasse o dei contributi previdenziali.
In applicazione dell’art. 80, comma 4, dopo lo svolgimento di un confronto procedimentale con la mandataria del R.T.I. ricorrente, è stata disposta l’esclusione dalla gara di quest’ultimo.
Le società, componenti del R.T.I., hanno promosso ricorso dinanzi al Tar, sostenendo l’illegittimità dell’esclusione della gara, e chiedendone l’annullamento per violazione o falsa applicazione dell’art. 80, comma 4, del D.lgs n. 50 del 2016.
Il ricorso è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, in quanto le ricorrenti non hanno impugnato la determinazione dirigenziale con cui il Comune ha disposto l’aggiudicazione della gara per quel determinato lotto al R.T.I. ma solo quella con cui è stata stabilita la sua esclusione.
Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale amministrativo “il ricorso avverso l’esclusione da una gara pubblica è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse allorchè non sia impugnata nei termini, nonostante la tempestiva comunicazione, l’aggiudicazione definitiva dell’appalto, che costituisce l’atto che rende definitiva la lesione dell’interesse azionato dal soggetto escluso; l’eventuale annullamento dell’esclusione, che ha effetto viziante e claudicante, lasciando sopravvivere l’aggiudicazione non impugnata, non è idoneo ad attribuire al ricorrente alcun effetto utile” ( Cons. Stato, 24 marzo 2021, n. 2501).
Infatti, l’interesse che un soggetto escluso dalla gara fa valere è quello di conseguire l’aggiudicazione di quest’ultima e la rimozione dell’esclusione costituisce soltanto un passaggio strumentale, in quanto il difetto di impugnazione dell’aggiudicazione avrebbe come conseguenza l’inutilità di un’eventuale decisione di annullamento dell’esclusione, la quale non servirebbe a rimuovere anche l’aggiudicazione, il che non premetterebbe un reinserimento dell’escluso nella procedura, ormai esaurita ed inoppugnabile.