Il principio di rotazione non si applica quando la stazione appaltante decide di non operare alcuno sbarramento al numero degli operatori da invitare alla procedura negoziata (Tar Lazio, Sez. II bis, sentenza del 20 maggio 2022 n. 6581)
Con ricorso al Tar, una società ha impugnato la determinazione con cui il Comune ha aggiudicato alla contro-interessata la gara per l’affidamento in concessione del servizio di refezione scolastica.
La contro-interessata, con ricorso incidentale, ha impugnato il verbale del RUP con cui la società uscente è stata ammessa alla gara, deducendo la violazione dei principi di trasparenza, concorrenza e di rotazione, in quanto la stazione appaltante aveva stabilito che sarebbero stati invitati un numero massimo di dieci operatori economici e che il gestore uscente sarebbe stato invitato solo nell’ipotesi in cui fosse pervenuto un numero di manifestazioni di intesse inferiore a dieci.
Nel caso esaminato dalla sentenza in commento, la stazione appaltante non ha effettuato alcun sorteggio ed ha ammesso tutti gli operatori alla procedura negoziata, compresa la società uscente, non avendo, in questo modo violato il principio di rotazione previsto dall’art. 36 del D.Lgs n. 50 del 2016 e dall’art. 1, comma 2, del D.L. n. 76 del 2020.
Infatti, il principio di rotazione non si applica nel caso in cui la stazione appaltante abbia deciso di non prevedere alcun limite al numero degli operatori da invitare alla procedura negoziata, come anche stabilito dalle Linee Guida ANAC n. 4 in materia di affidamenti sottosoglia.
In conclusione, il Tar ha stabilito che, nel caso esaminato da tale sentenza, il principio di rotazione non avesse ragione di essere applicato ed il fatto che il Comune ha permesso a tutti gli operatori di partecipare risulta coerente con i principi di concorrenza e massima partecipazione.