Il nuovo classamento immobiliare va accompagnato da un provvedimento ad hoc (Corte di cassazione – Ordinanza 23 dicembre 2019 n. 34297)

Caltagirone vince il contenzioso con le Entrate per le modalità di accatastamento di 47 immobili ubicati in Roma, nello storico e prestigioso quartiere Monti. Lo precisa la Cassazione con l’ordinanza n. 34297/19.
L’errore commesso dai giudici di merito consiste nella circostanza che non si sono uniformati al principio secondo cui in tema di estimo catastale il nuovo classamento adottato ex articolo 1, comma 335, della legge 211/2004 soddisfa l’obbligo di motivazione ove, oltre a contenere il riferimento ai parametri di legge generali (quali il significativo scostamento del rapporto tra il valore di mercato e il valore catastale rispetto all’analogo rapporto sussistente nell’insieme delle microzone comunali e ai provvedimenti amministrativi su cui si fonda) consenta al contribuente di evincere gli elementi che non possono prescindere da quelli previsti dalla legge. Tali elementi, quali la qualità urbana del contesto nel quale l’immobile è inserito, la qualità ambientale della zona e altro, devono avere la caratteristica di incidere sul diverso classamento, ponendo, il proprietario degli immobili, in condizione di conoscere ex ante le ragioni specifiche che giustificano il singolo provvedimento di cui è destinatario, seppur inserito in un’operazione di riclassificazione a carattere diffuso.
La Commissione tributaria regionale, dunque ha commesso il macroscopico errore di ritenere sufficientemente motivato il provvedimento basato esclusivamente sulla revisione generalizzata del classamento degli immobili compresi in una medesima microzona.