Il Decreto-legge n. 36 del 30 aprile 2022 ha modificato il Codice dei contratti pubblici
Il Decreto-legge n. 36 del 30 aprile 2022 recante “Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano Nazionale di ripresa e resilienza”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale n. 100 del 30 aprile 2022, ha modificato gli artt. 93, comma 7 e 95, comma 13, del Codice dei contratti pubblici.
In particolare, l’art. 34 del D.L. n. 36 del 2022 ha apportato le seguenti modifiche in tema di parità di genere:
- All’art. 93, comma 7, è stata riconosciuta la riduzione del 30 % della “garanzia provvisoria” anche per gli operatori economici in possesso della certificazione della parità di genere. Le parole “decreto legislativo n. 231 del 2001” sono state sostituite dalle seguenti “decreto legislativo n. 231 del 2001 o in possesso di certificazione della parità di genere di cui all’art. 46 – bis del decreto legislativo n. 198 del 1° aprile 2006”.
- All’art. 95, comma 13, tra i criteri premiali, indicati dalle amministrazioni aggiudicatrici nel bando di gara, che permettono di ottenere un maggior punteggio per l’offerta concernente beni, lavori o servizi, è stato introdotto anche quello dell’adozione di politiche tese al raggiungimento della parità di genere, comprovata dal possesso di certificazione della parità di genere di cui all’46 – bis del decreto legislativo n. 198 del 1° aprile 2006.