Il Decreto Aiuti n. 50 del 17 maggio 2022 è stato convertito nella Legge n. 91 del 15 luglio 2022
Il Decreto-legge n. 50 del 17 maggio 2022, recante “misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina”, è stato convertito con modificazioni nella Legge n. 91 del 15 luglio 2022, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 164 del 15 luglio 2022.
Tra le principali novità introdotte nel provvedimento sono presenti:
- La modifica della definizione di ristrutturazione edilizia.
L’art. 14, comma 1 ter, così come modificato dalla Legge di conversione del Decreto Aiuti, ha esteso tale definizione anche a quegli interventi che abbiano ad oggetto beni immobili tutelati ai sensi dell’art. 136, comma 1, lettere c) e d) e dell’art. 142 del D.lgs. n. 42 del 2004, qualora detti interventi comportino la demolizione e la ricostruzione con modifiche della sagoma o dei prospetti o del sedime o delle caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell’edificio preesistente oppure incrementi di volumetria. Di conseguenza, anche per gli interventi di ristrutturazione edilizia che comportino la demolizione e ricostruzione di edifici, situati nelle aree tutelate ai sensi dell’art. 136, comma 1, lettere c) e d) e dell’art. 142 del D.lgs. n. 42 del 2004 o il ripristino di edifici, crollati o demoliti, situati nelle medesime aree, ove siano previste modifiche della sagoma o dei prospetti o delle caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell’edificio preesistente oppure incrementi di volumetria, sarà necessario richiedere il permesso di costruire.
- La proroga di tre mesi del Superbonus per le ville unifamiliari e le unità indipendenti con accesso autonomo.
L’art. 14, comma 1, lett. a) del Decreto Aiuti ha stabilito che “per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell’intervento complessivo, nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati ai sensi del presente articolo”.