Il debitore ceduto non può opporre al cessionario un credito verso il cedente perché i crediti oggetto delle operazioni di cartolarizzazione di cui alla legge n. 130/1999 costituiscono un patrimonio separato da quello della società veicolo (Corte di Cassazione, ordinanza del 2 maggio 2022 n. 13735 )
Con l’ordinanza in commento la suprema Corte sostiene che “non è consentito al debitore ceduto proporre nei confronti del cessionario eccezioni di compensazione o domande giudiziali fondate su crediti vantati verso il cedente nascenti dal rapporto con quest’ultimo intercorso”, il cui importo, ignoto alla “società veicolo” al momento della cessione, debba essere accertato giudizialmente.
Semplicemente perché i crediti oggetto delle operazioni di cartolarizzazione (ex lege 130/1999) costituiscono un patrimonio separato da quello della società di cartolarizzazione, che è destinato in via esclusiva al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi per finanziare l’acquisto dei crediti e al pagamento dei costi dell’operazione. Pertanto, permettere al debitore ceduto di opporre in compensazione, al cessionario, controcrediti vantati verso il cedente (nascenti da vicende relative al rapporto contrattuale con esso) o di proporre domande riconvenzionali, significherebbe “intaccare” proprio quel “patrimonio separato a destinazione vincolata