Il concorrente è tenuto ad impugnare la lex specialis nel termine perentorio di 30 giorni stabilito dall’art. 120 cod. proc. amm., non potendo questo termine essere differito in base alla data di accesso agli atti, se già conosciuti (Tar Molise, sentenza del 25 ottobre 2022, n. 391)
Il Comune ha indetto una procedura aperta per l’affidamento del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani a cui hanno partecipato solo due concorrenti.
All’esito delle valutazioni delle candidature, la Commissione di gara ha stilato la graduatoria finale formulando la proposta di aggiudicazione in favore della società cooperativa, prima graduata.
In seguito a tale proposta, la seconda graduata ha richiesto copia di tutti gli atti di gara e, una volta acquisita la documentazione richiesta, ha impugnato dinanzi al Tar gli esiti della gara unitamente agli atti della procedura.
In particolare, la ricorrente ha sostenuto che l’accesso agli atti di gara avrebbe differito il termine perentorio di trenta giorni previsto dall’art. 120 cod. proc. amm. per la contestazione degli atti di gara.
Secondo quanto stabilito dalla giurisprudenza amministrativa “la proposizione dell’istanza di accesso agli atti di gara comporta la dilazione temporale quando i motivi di ricorso conseguano alla conoscenza dei documenti che completano l’offerta dell’aggiudicatario” (cfr. C.d.S., Ad. Plen. n. 12/2020).
Nel caso in cui, come è stato rilevato dal Tar in tale sentenza, gli atti di gara da cui il concorrente abbia tratto profili di illegittimità diventassero noti solo a seguito dell’accesso ai documenti, allora la dilazione temporale del termine utile per la proposizione del ricorso sarebbe consentita (cfr. C.d.S., Ad. Plen. n. 12/2020; T.A.R. Lazio, n. 13303/2022; T.A.R. Toscana, n. 369/2022).
Invece, nella fattispecie esaminata dalla sentenza in commento, gli atti di gara erano pienamente noti alla ricorrente già al tempo dell’aggiudicazione finale mentre l’impugnazione è stata notificata otre il termine stabilito di 30 giorni previsto dall’art. 120 cod. proc. amm. per la contestazione degli atti di gara.
In conclusione, il Tar ha rigettato tale motivo di gravame, sostenendo che la ricorrente fosse ab origine in possesso di tutti gli elementi conoscitivi per contestare la lex specialis di gara.