I costi interni relativi alla sicurezza pari a zero non comportano la violazione dell’art. 95, comma 10, del D.lgs. n. 50 del 2016 né l’esclusione dalla gara (Consiglio di Stato, sez. VII, 1° marzo 2022, n. 1454)
Una compagnia assicurativa ha proposto appello contro la sentenza del Tar Campania sostenendo che l’aggiudicataria della gara, avente ad oggetto l’affidamento delle coperture assicurative dell’Università, avrebbe dovuto essere esclusa per avere indicato nella sua offerta economica costi interni relativi alla sicurezza pari a zero.
Secondo quanto dedotto dall’appellante, l’indicazione dei costi per la sicurezza interna pari a zero, avrebbe portato alla violazione dell’art. 95, comma 10, del D. lgs n. 50 del 2016, della normativa di gara, in particolare, dell’art. 15 del Disciplinare di gara. Tale articolo, secondo quanto sostenuto con il primo motivo di appello, avrebbe richiesto ai concorrenti di indicare la voce di costo in questione ed il fatto di aver indicato i costi ma pari a zero sarebbe paragonabile ad un’omessa indicazione.
In particolare, il servizio svolto dalla compagnia assicurativa è un servizio eseguito secondo modalità standardizzate e come tale non rientra nei servizi di natura intellettuale, di conseguenza non può essere esonerato dallo scorporare nella propria offerta economica gli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
Secondo quanto stabilito dal Consiglio di Stato, l’aggiudicataria ha giustificato l’assenza di costi interni per la sicurezza facendo riferimento alle modalità di gestione, all’impiego di strumenti informatici nella gestione delle pratiche e all’impiego di personale professionalmente formato, il che ha portato ad un miglioramento del servizio ed a costi di gestione sensibilmente ridotti, soprattutto nell’ambito di un servizio che richiede sostanzialmente lo svolgimento di mansioni impiegatizie.
Nella pronuncia in esame, viene menzionato un caso analogo, esaminato dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 3996 del 2021 e citato dall’appellante a fondamento delle sue censure, conclusosi diversamente. In questo caso, l’aggiudicataria non aveva fornito alcuna giustificazione a sostegno dell’assenza di oneri per la sicurezza interna per poi durante il giudizio ammettere di sostenere costi per tale voce. Di conseguenza, in tale caso, la violazione dell’art. 95, comma 10, D. lgs n. 50 del 2016 vi era stata ed era dovuta al fatto che l’aggiudicataria abbia a posteriori smentito l’indicazione di oneri pari a zero.
In conclusione, la compagnia assicurativa, nella sentenza in commento, non si è mai contraddetta e, nonostante l’indicazione dei costi interni per la sicurezza fosse pari a zero, grazie alle sue plausibili giustificazioni, non è stata esclusa dalla gara, in quanto non vi è stata ravvisata alcuna violazione dell’art.95, comma 10, D. lgs n. 50 del 2016.