Gli oneri di urbanizzazione sono dovuti anche nel caso in cui, quale effetto dell’intervento edilizio, risulti mutata la realtà strutturale e la fruibilità urbanistica (Cons. Stato, sentenza 17 agosto 2022, n. 7191)
Nel caso esaminato dalla sentenza in commento, l’appellante aveva presentato un’istanza di permesso di costruire in sanatoria in relazione ad un aumento volumetrico abusivo con cambio di destinazione funzionale dell’immobile (da artigianale a terziario) con evidente aggravio del carico urbanistico e conseguente doverosità del pagamento del costo di costruzione, che l’amministrazione ha calcolato, correttamente in misura doppia.
L’appellante, con i motivi di ricorso, ha dedotto che l’amministrazione comunale aveva calcolato in modo erroneo il costo di costruzione e gli oneri di urbanizzazione, violando gli artt. 16 e 19 del D.P.R n. 380 del 2001.
In particolare, secondo la ditta appellante, l’amministrazione avrebbe calcolato gli oneri di urbanizzazione sulla base di una volumetria già esistente, consistendo in costi già sostenuti dal privato al momento del rilascio del titolo originario e non dovuti in caso di solo cambio di destinazione d’uso.
In realtà, “il pagamento degli oneri di urbanizzazione è connesso all’aumento del carico urbanistico determinato dal nuovo intervento, nella misura in cui da ciò deriva un incremento della domanda di servizi nella zona coinvolta dalla costruzione; del resto, gli oneri di urbanizzazione si caratterizzano per avere natura compensativa rispetto alle spese di cui l’Amministrazione si fa carico per rendere accessibile e pienamente utilizzabile un nuovo o rinnovato edificio, purché vi sia una nuova destinazione, dato che non può essere chiesto due volte il pagamento per gli stessi interventi di sistemazione e adeguamento del contesto urbanistico” ( Cons. Stato, sez. IV, 23 febbraio 2021).
Inoltre “è stata ritenuta sufficiente, al fine della configurazione di un maggior carico urbanistico, la circostanza che, quale effetto dell’intervento edilizio, sia mutata la realtà strutturale e la fruibilità urbanistica, con oneri riferiti all’oggettiva rivalutazione dell’immobile e funzionali a sopportare l’aggiuntivo carico socioeconomico che l’attività edilizia comporta” (Cons. Stato, sez. II, 21 luglio 2021 n. 5494).
In conclusione, il costo di costruzione è stato correttamente quantificato dall’amministrazione ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. n. 380 del 2001, visto che l’stanza di sanatoria presentata aveva ad oggetto un abuso che ha implicato un mutamento di destinazione funzionale dell’immobile con oggettive ricadute sul carico urbanistico.