Delibera dell’ANAC n. 441 del 28 settembre 2022 – Approvazione delle Linee guida di “attuazione del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza”
L’ ANAC, con tale delibera, ha approvato le Linee guida recanti “attuazione – anche a fasi progressive – del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza da porre alla base del nuovo sistema di qualificazione che sarà reso operativo al momento della entrata in vigore della riforma della disciplina dei contratti pubblici”.
Siffatte Linee guida individuano i requisiti necessari per la qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza, le informazioni necessarie per dimostrare il possesso degli stessi, le modalità̀ di raccolta di tali informazioni ed il funzionamento del sistema di qualificazione.
La qualificazione è necessaria per tutte le acquisizioni di importo pari o superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti dai decreti legislativi di cui all’articolo 1, comma 1, della legge 21 giugno 2022, n. 78.
Le stazioni appaltanti e le centrali di committenza per essere qualificate devono necessariamente essere iscritte all’anagrafe unica delle stazioni appaltanti (AUSA), avere una struttura organizzativa stabile e la disponibilità̀ di piattaforme telematiche nella gestione delle procedure di gara.
Mentre, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, compresi i Provveditorati interregionali per le opere pubbliche, Consip, Invitalia – Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa, Difesa servizi, Sport e salute Spa sono qualificati di diritto.
La qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza è necessaria per attestare la loro capacità di gestire direttamente, secondo criteri di qualità̀, efficienza e professionalizzazione, e nel rispetto dei principi di economicità̀, efficacia, tempestività̀ e correttezza, le attività̀ che caratterizzano il processo di acquisizione di un bene, di un servizio o di un lavoro.
In particolare, per i lavori di importo a base di gara pari o superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, le stazioni appaltanti sono qualificate in uno dei seguenti livelli:
- livello base (L3) per importi inferiori a 1.000.000 di euro;
- livello medio (L2) per importi pari o superiori a 1.000.000 di euro e inferiori alle soglie di rilevanza comunitaria;
- livello alto (L1) per importi pari o superiori alle soglie di rilevanza comunitaria.
Di conseguenza, saranno necessari 30 punti a regime per qualificarsi per i lavori inferiori a un milione di euro (livello L3), 40 punti per importi superiori a un milione di euro e inferiori alla soglia di rilevanza comunitaria (livello L2), 50 punti per importi pari o superiori alle soglie di rilevanza comunitaria (livello L1).
Inoltre, per i primi due anni, sono previsti degli ‘sconti’, la qualificazione cioè può essere ottenuta anche con un punteggio inferiore di 10 punti per il livello 3 e di 5 punti per gli altri due livelli; per il secondo anno inferiore di 5 punti per il livello 3 e di 2 per gli altri due livelli.
Il punteggio si ottiene in base alla presenza di alcuni requisiti, oltre quelli obbligatori, ossia: 20 punti per la presenza nella struttura organizzativa di dipendenti con competenze specifiche; 20 punti se possiede un sistema di aggiornamento e formazione del personale; 40 punti per il numero di gare svolte nel quinquennio precedente la domanda di qualificazione; 10 punti per l’uso delle piattaforme telematiche.
Si ottengono punti anche per l’assolvimento degli obblighi di comunicazione dei dati sui contratti pubblici che alimentano la Banca dati Anac e degli obblighi sul monitoraggio dello stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell’uso dei finanziamenti previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti.