Danno da lucro cessante risarcibile su prova indiziaria: sono esclusi soltanto i mancati guadagni meramente ipotetici, perché dipendenti da condizioni incerte. (Corte di Cassazione, sezione I civile ordinanza 6 giugno 2020, n. 10750)
Il danno da lucro cessante è uno degli istituti più controversi per l’interprete. Tuttavia, l’orientamento prevalente informa che ogni diminuzione che il patrimonio di un danneggiato ha subito in conseguenza del fatto illecito e l’accrescimento che lo stesso avrebbe conseguito, se ad impedirlo non fosse intervenuto il fatto generatore del danno, non necessita di una prova documentale dell’attività del danneggiato, potendo detta prova esser data con tutti i mezzi ammessi nel nostro ordinamento.
Quando si tratti di danni consistenti nel mancato sorgere di una situazione di vantaggio, gli stessi devono essere risarciti non solo in caso di assoluta certezza, ma anche quando, sulla base della proiezione di situazioni già esistenti, sussista la prova, sia pure indiziaria, della utilità patrimoniale che, secondo un rigoroso giudizio di probabilità (e non di mera possibilità), il creditore avrebbe conseguito se l’illecito non fosse stato commesso; e possono, perciò, venir esclusi soltanto per quei mancati guadagni che sono meramente ipotetici perché dipendenti da condizioni incerte.
Si tratta di un orientamento assai condivisibile, rilevando come sia difficile una rigorosa contabilizzazione “ragionieristica” degli svantaggi economici futuri a seguito dell’illecito.
La sentenza si occupa del “se risarcire”, ma non entra nel merito della quantificazione del risarcimento, problema affatto diverso e logicamente successivo all’esistenza di un effettivo pregiudizio, cioè quello relativo alla sua concreta determinazione, che presuppone sempre e comunque risolto in senso affermativo e favorevole al danneggiato il primo problema della certezza del danno: che deve a tal punto considerarsi come fenomeno non soltanto effettivamente verificatosi, ma anche già accertato.
Com’è noto, al giudice è attribuita la facoltà di scegliere fra i vari mezzi di prova ed i criteri stabiliti dalla legge quelli ritenuti più idonei a consentire la ricostruzione (anche ideale) e la estimazione di quanto il creditore avrebbe conseguito per normale successione di eventi, in base ad una ragionevole e fondata attendibilità, qualora l’illecito non si fosse verificato: ivi compresa la liquidazione equitativa allorché la prova in questione si presenti estremamente difficoltosa o addirittura impossibile