Coronavirus e tutela cautelare dell’(ex) conduttore (Tribunale di Venezia, sez. I, 14 aprile 2020)

A seguito di ricorso ex art. 700 c.p.c. il Tribunale di Venezia ha emesso, inaudita altera parte, il provvedimento in commento, ordinando alla banca fidejussore, di non procedere al versamento delle somme reclamate dal locatore per il pagamento delle mensilità di mancato preavviso. Tali mensilità venivano richieste a fronte della risoluzione del contratto esercitata dal conduttore, commerciante al dettaglio, che ha cessato l’attività a seguito dei mancati incassi dovuti alla chiusura dell’esercizio imposta dai recenti provvedimenti governativi, ed alle conseguenze dell’acqua alta che ha colpito la città lagunare nel 2019.
La ricorrente, titolare di un esercizio di vendita al dettaglio di prodotti in pelle operante a Venezia, ha comunicato al locatore la risoluzione, con effetto immediato, del contratto di locazione vigente, a seguito della quale ha restituito l’immobile alla proprietà, deducendo l’impossibilità della prestazione per causa non imputabile al debitore (art. 1256 cod. civ.), nonché la sussistenza di una causa di forza maggiore e la sopravvenuta eccessiva onerosità, per effetto del verificarsi di avvenimenti qualificati come straordinari ed imprevedibili (art. 1467 cod. civ.).
L’esercente ha rappresentato di aver registrato il pressoché totale azzeramento degli incassi (evento tale da vanificare ogni potenziale utilità connessa al credito di imposta riconosciuto dal governo per il 60% del canone di marzo 2020 – art. 65 D.L. 18/2020 – nulla avendo da compensare nella prossima dichiarazione reddituale), in conseguenza di due eventi, straordinari, che si sono succeduti nel tempo.
Dapprima, il fenomeno dell’acqua alta (in forza del quale il 4 novembre 2019 è stato dichiarato lo stato di emergenza per 12 mesi); quindi, la pandemia COVID 19, cui ha fatto seguito l’obbligo di chiusura al pubblico dell’esercizio, in un contesto che ha prodotto l’azzeramento dell’intero comparto turistico della città.
La questione controversa, in relazione alla quale la ricorrente ha reputato necessario avviare il procedimento cautelare, è originata dalla diversa prospettazione di parte resistente che – nel ritenere comunque dovuto il preavviso semestrale – si è attivata per escutere la fidejussione rilasciata dalla banca a garanzia delle obbligazioni della conduttrice.
Il Tribunale di Venezia, ha qualificato “urgente” la questione e, inaudita altera parte, ha provveduto, ordinando al MPS di non pagare quanto richiesto dalla locatrice e, comunque, di non rivalersi sull’attrice.