ART. 30: Credito d’imposta per l’acquisto di dispositivi di protezione nei luoghi di lavoro
Ai soggetti esercenti l’attività d’impresa, arte o professione, il credito d’imposta previsto dal decreto legge n. 18 del 2020 per la sanificazione degli ambienti di lavoro è riconosciuto anche per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e sicurezza, idonei a proteggere i lavoratori e a garantire la distanza di sicurezza interpersonale.
Il credito d’imposta è pari al 50% delle spese sostenute nel 2020, fino ad un massimo di 20.000 euro.