Accesso agli atti nell’appalto – L’interesse ostensivo dell’istante prevale solo nel caso in cui tale soggetto sia in grado di dimostrare la stretta indispensabilità della conoscenza della documentazione richiesta rispetto alla difesa in giudizio dei propri interessi correlati ai sensi dell’art. 53, comma 6, del D.lgs. n. 50 del 2016 (Tar Lazio, sentenza n. 11896 del 16 settembre 2022)
La ricorrente, dopo aver partecipato alla gara a procedura aperta per l’affidamento di servizi di presidio antincendio dell’aeroporto e dopo essersi collocata al secondo posto nella graduatoria di merito nonostante avesse formulato un’offerta economica migliore di quella della società contro-interessata, ha formulato un’istanza di accesso agli atti.
La copia di tale istanza è stata notificata alla società contro-interessata, la quale si è opposta all’ostensione della documentazione richiesta, affermando che la stessa contenesse informazioni riservate attinenti al know-how aziendale costituenti segreti tecnici e commerciali.
La ricorrente ha promosso ricorso al Tar contro il diniego parziale di accesso agli atti, ritenendo di non poter tutelare i propri interessi in giudizio senza la documentazione richiesta e negata dall’ENAC, non potendo verificare la legittimità dell’operato della Commissione giudicatrice.
L’ENAC, invece, ha ritenuto l’istanza di accesso agli atti inammissibile, non sussistendo la stretta indispensabilità tra la documentazione richiesta e l’esigenza di tutelare i propri interessi in giudizio, come stabilito dall’art. 53, comma 6, c.c.p.
La giurisprudenza amministrativa ha sostenuto che l’art. 53 c.c.p. dovesse essere letto in termini di coerente sviluppo normativo rispetto all’art. 24 della legge n. 241 del 1990; infatti, tale norma al comma 5, lett. a) esclude il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione laddove tali informazioni costituiscano segreti tecnici o commerciali.
Secondo un rigoroso orientamento giurisprudenziale, nonostante l’art. 53 c.c.p. ritenga che sia consentito l’accesso al concorrente ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi, l’interesse ostensivo dell’istante prevale solo nel caso in cui tale soggetto sia in grado di dimostrare la stretta indispensabilità della conoscenza della documentazione richiesta rispetto alla difesa in giudizio dei propri interessi correlati all’affidamento pubblico.
È evidente che dinanzi ad un formale, astratto e rarefatto proclamato interesse difensivo dell’operatore economico che formula la richiesta di accesso, risulta prevalente per l’ordinamento impedire ad altri operatori economici partecipanti alla gara di entrare in possesso delle informazioni riservate inerenti al know how e ai segreti tecnici e commerciali della società aggiudicataria di una commessa pubblica.
Il Collegio ha ritenuto che la mancata dimostrazione da parte della società ricorrente della stretta indispensabilità della documentazione richiesta ai fini della difesa in giudizio dei suoi interessi abbia precluso a quest’ultima la conoscenza sia dell’offerta presentata dalla società contro interessata, sia dei giustificativi da essa prodotti in sede di verifica di anomalia.
In conclusione, il ricorso è stato dichiarato inammissibile per carenza di interesse della società ricorrente ad accedere alla documentazione di gara richiesta ai sensi del combinato disposto dell’art. 53, commi 5, lett a) e 6 del Codice dei contratti pubblici.