È entrato in vigore il Decreto Legge 7 luglio 2022 n. 85
Il 7 luglio è entrato in vigore il Decreto Legge 7 luglio 2022 n. 85 recante “Disposizioni urgenti in materia di concessioni e infrastrutture autostradali e per l’accelerazione dei giudizi amministrativi relativi a opere o interventi finanziati con il Piano nazionale di ripresa e resilienza”.
Di seguito un breve approfondimento
Accelerazioni dei giudizi amministrativi riguardanti il PNRR
Con l’art.3 del Dl 85/2022 il governo introduce procedure speciali per tutti i ricorsi che abbiano ad oggetto contenziosi relativi a interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR.
I Tribunali Amministrativi Regionali e il Consiglio di Stato dovranno adattare i tempi dei processi e delle loro decisioni alle scadenze e agli obiettivi del PNRR, al fine di consentire il rispetto dei termini previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza.
Inoltre, al comma 3 viene anche precisato che le PA devono segnalare se l’oggetto del ricorso è una procedura amministrativa che riguarda interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR. In particolare, sono parti necessarie del giudizio le amministrazioni centrali titolari degli interventi previsti nel PNRR, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera l), del D.L. n. 77/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 109/2021, per le quali si osservano le disposizioni delle leggi speciali che prescrivono la notificazione presso gli uffici dell’Avvocatura dello Stato.
I punti salienti della nuova procedura:
In caso di accoglimento della istanza cautelare, il tribunale amministrativo regionale, con la stessa ordinanza, fissa la data di discussione entro trenta giorni dalla data di deposito dell’ordinanza, disponendo anche il deposito dei documenti necessari e l’acquisizione delle eventuali altre prove occorrenti.
In caso di rigetto dell’istanza cautelare da parte del TAR, ove il Consiglio di Stato riformi l’ordinanza di primo grado, la pronuncia di appello è trasmessa al tribunale amministrativo regionale per la fissazione dell’udienza di merito. In questo caso il termine di trenta giorni decorre dalla data di ricevimento dell’ordinanza da parte della segreteria del tribunale amministrativo regionale, che ne dà avviso alle parti. Nel caso in cui l’udienza di merito non si svolga entro i termini previsti, la misura cautelare perde efficacia, anche qualora sia diretta a determinare un nuovo esercizio del potere da parte della pubblica amministrazione.
Infine, qualora prima della data di entrata in vigore del decreto, la misura cautelare sia già stata concessa, l’udienza per la discussione del merito è anticipata d’ufficio entro trenta giorni.
Aggiornamento del Decreto Semplificazioni
La nuova disposizione inoltre aggiorna l’articolo 48, comma 4, del D.L. n. 77/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 109/2021, relativo all’impugnazione degli atti di affidamento. Viene specificato che l’art. 125 del c.p.a, si applica anche per i giudizi che riguardano le procedure di progettazione, autorizzazione, approvazione e realizzazione delle opere finanziate in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e relative attività di espropriazione, occupazione e di asservimento, nonché in qualsiasi procedura amministrativa che riguardi interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR. Anche in questo caso, in sede di pronuncia del provvedimento cautelare si dovrà tenere conto della coerenza della misura adottata con la realizzazione degli obiettivi e il rispetto dei tempi di attuazione del PNRR.