Illegittimità dell’esclusione dalla gara disposta dalla S.A. in assenza di un significativo e persistente inadempimento contrattuale (Tar Lazio, Roma, 26 febbraio 2020, n. 2540)
Illegittima l’esclusione dalla gara per violazione dell’art. 80, comma 5, lett. c ter, del d.lgs. n. 50/2016, disposta dalla Stazione Appaltante pur in assenza di un significativo e persistente inadempimento contrattuale, idoneo, in quanto tale, a minare l’affidabilità professionale della concorrente.
Questo il principio espresso dal TAR con la sentenza in commento.
Nel concreto la SA resistente aveva, per ben due volte, predisposto l’esclusione dell’operatore economico ricorrente per una presunta inadempienza relativa ad un precedente contratto con la stessa SA.
Ricostruendo i fatti: la prima esclusione era stata annullata in via cautelare dal TAR (e confermata dal CdS) perché la SA aveva omesso di quantificare l’entità della presunta inadempienza, omettendo inoltre di argomentare adeguatamente in relazione al grave illecito professionale di cui la società ricorrente si sarebbe resa colpevole.
In ossequio al disposto cautelare la SA riammetteva con riserva l’o.e. per poi escluderlo nuovamente precisando l’entità dell’inadempimento.
La società proponeva ricorso per motivi aggiunti avverso tale nuovo atto di estromissione, dichiarato nuovamente illegittimo dal TAR con la sentenza in commento. Secondo i giudici infatti le considerazioni espresse dalla SA nella delibera di esclusione violano “i limiti di ragionevolezza, logicità e proporzionalità entro i quali il potere della SA devono essere esercitato in ragione dell’entità dell’inadempimento contestato, rispetto al valore del contratto che si andrà a stipulare all’esito della gara”.
Ne discende dunque, l’ illeggitimità della gravata esclusione per violazione dell’art. 80, comma 5, lett. c ter, del d.lgs. n. 50/2016.