Decreto Milleproroghe 2022: le novità introdotte.
Di seguito un riassunto delle principali novità e proroghe introdotte dal Decreto-Legge n. 228 del 30 dicembre 2021, in Gazzetta Ufficiale n. 309 del 30-12-2021.
Proroga di termini in materia economica e finanziaria (art. 3, comma 1)
Le disposizioni riguardanti lo svolgimento delle assemblee delle società e degli enti, di cui all’art. 106 del D.L. n. 18/2020, continueranno ad applicarsi fino al 31 luglio 2022.
Fino a tale data, con l’avviso di convocazione delle assemblee ordinarie o straordinarie, le società (per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata) le cooperative e le mutue assicuratrici possono prevedere, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, l’espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l’intervento all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione.
Tali società possono altresì prevedere che l’assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2370, comma 4, c.c. senza la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio. Le società a responsabilità limitata potranno ancora consentire, anche in deroga a quanto previsto dall’art. 2479, comma 4, c.c. ed alle diverse disposizioni statutarie, che l’espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto.
Proroga di termini in materia di anticipazione del prezzo per gli appalti (art. 3, comma 4)
È prorogata fino al 31 dicembre 2022, la possibilità di incrementare del 30% l’anticipazione del prezzo da riconoscere all’appaltatore sul valore del contratto di appalto, (anticipazione prevista dall’art. 35, comma 18, del Codice dei contratti pubblici).
Proroga di termini per il Fondo di solidarietà comunale (art. 3, comma 5)
Per tutta la durata del 2022 è stata prevista la proroga del Fondo di solidarietà comunale. Tale fondo è finalizzato ad assicurare un’equa distribuzione delle risorse ai comuni, con funzioni sia di compensazione delle risorse attribuite in passato sia di perequazione.
Proroga dei termini per gli aiuti alle imprese (art. 20)
L’art. 20, comma 1, ha recepito, nell’ordinamento italiano, la proroga del “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” (c.d. “Temporary Framework”) in attuazione della Comunicazione della Commissione europea.
La proroga riguarda gli aiuti alle imprese di cui agli artt. 54, 55, 56, 60 del Decreto-legge n. 34 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 77 del 2020.
In particolare, gli aiuti di cui all’art. 54 sono stati prorogati fino al 30 giugno 2023 e possono essere concessi sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o in altre forme, quali anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e partecipazioni, a condizione che il valore nominale totale di tali misure rimanga al di sotto del massimale di 800.000 euro per impresa.
Invece, gli aiuti sotto forma di garanzie sui prestiti di cui all’art. 55, gli aiuti sotto forma di tassi d’interesse agevolati per i prestiti alle imprese di cui all’art. 56 e quelli sotto forma di sovvenzioni per il pagamento dei salari dei dipendenti per evitare i licenziamenti durante la pandemia di COVID-19 di cui all’art. 60, sono stati prorogati fino al 30 giugno 2022.