Sulla individuazione del destinatario delle ordinanze contingibili e urgenti. (Consiglio di Stato, sezione II, sentenza 22 gennaio 2020, n. 536.)
In materia di ordinanze contingibili e urgenti ex art. 54, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – con riguardo all’individuazione del destinatario dell’ordine di eseguire i lavori indispensabili per eliminare il pericolo – è presupposto fondamentale la disponibilità del bene in capo a tale soggetto, che costituisce condizione logica e materiale per l’esecuzione dell’ordine impartito.
Ha chiarito la Sezione che, in presenza di una conclamata condizione di pericolo per l’incolumità pubblica, per la legittimità dell’ordine è sufficiente che il Comune provveda ad individuarne i destinatari in base alla situazione di fatto che si presenta nell’immediato. Questo indipendentemente da ogni laboriosa e puntuale ripartizione, di fronte a più soggetti eventualmente obbligati, dei rispettivi oneri di concorso all’eliminazione dell’accertata situazione di pericolo.
Il fatto che l’ordine di esecuzione dei lavori è legittimamente indirizzato al soggetto nella condizione di eliminare la situazione di pericolo lascia impregiudicata, perché estranea alla funzione del provvedimento contingibile e urgente, la diversa e successiva questione dell’accollo economico dei costi dell’intervento in capo ai soggetti responsabili.