Sui limiti di utilizzabilità dei criteri on-off, nell’ambito dell’offerta economicamente più vantaggiosa (TAR Lombardia, sentenza dell’8 giugno 2020 n. 1010)
La questione giuridica è stata affrontata (nuovamente) nella sentenza in esame, in ordine ad una procedura per l’affidamento del servizio di facility management per stabili, in cui un concorrente censurava la legge di gara, che contemplava dei criteri di valutazione dell’offerta predefiniti.
Più precisamente, il bando avrebbe previsto un criterio on-off che avrebbe negato alla Commissione un consistente margine valutativo delle offerte tecniche, in discrasia con la previsione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
L’Amministrazione sarebbe così incorsa in un eccesso di potere per aver introdotto un criterio automatico di attribuzione dei punteggi delle offerte, sottraendole ad un’effettiva valutazione discrezionale della PA, così da applicare, in modo elusivo, il criterio del prezzo più basso.
È bene ricordare che quando la PA presceglie il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 del Codice, l’articolazione dei criteri di valutazione e dei relativi punteggi deve essere tale da preservare la discrezionalità tecnica dell’Amministrazione, non potendo cioè la Commissione di gara limitarsi ad applicare soltanto dei rigidi parametri tabellari.
Anche se è vero, che la lex specialis potrebbe introdurre dei criteri on/off, idonei a dare luogo ad un’alternativa rigida tra l’attribuzione di un punteggio pieno, in caso di offerta di un particolare elemento, e di un punteggio pari a zero in caso di mancanza dello stesso elemento: si pensi, ad esempio, al possesso da parte dei concorrenti di un certo dispositivo per l’esecuzione del servizio.
Si tratta quindi di un metodo, di per sé non illegittimo, che esclude qualunque graduazione del punteggio tra un minimo e un massimo prestabilito. A questo punto, però, ci si chiede quali sono i limiti di utilizzabilità di tale metodologia valutativa di ripartizione dei punteggi.
Tali i principi dettati dalla sentenza in esame.