Principio di separazione tra offerta tecnica ed offerta economica e principio di segretezza dell’offerta economica (Consiglio di Stato, sez. V, 14 marzo 2022, n. 1785).
Roma Capitale – Dipartimento Sport e Politiche Giovanili ha indetto una procedura aperta per l’affidamento in concessione del servizio di gestione di un impianto sportivo, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Alla gara hanno partecipato due soli concorrenti ed all’esito della valutazione delle offerte, il RUP ha comunicato al primo concorrente l’esclusione dalla gara, poiché quest’ultimo, nell’elaborato contenente la descrizione del progetto, aveva allegato il computo metrico estimativo dell’impianto sportivo e il piano di manutenzione, in violazione del Disciplinare di gara.
Il concorrente ha impugnato il provvedimento di esclusione dinanzi al Tar Lazio, sostenendo come l’indicazione dei costi di manutenzione e del computo metrico estimativo non avesse in alcun modo violato il principio di segretezza delle offerte, non consentendo di ricavare il contenuto dell’offerta economica.
Il Tar ha respinto il ricorso, deducendo che il Disciplinare prevedeva che nell’offerta tecnica non dovessero essere indicati i costi di manutenzione e che anche la sola possibilità che la Commissione potesse, in fase di valutazione dell’offerta tecnica, valutare elementi dell’offerta economica avrebbe comportato un’alterazione dell’imparzialità dell’operato della stessa.
Avverso tale sentenza, il concorrente “escluso” ha proposto appello, articolando due motivi di censura: la violazione e falsa applicazione dell’art. 4 del Capitolato tecnico e dell’art. 22 del Disciplinare di gara e la violazione del principio di tassatività delle clausole di esclusione di cui all’art. 83, comma 8, del d.lgs. n. 50 del 2016 e del principio del favor partecipationis.
Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale della Sezione, “il principio di segretezza comporta che, fino a quando non si sia conclusa la valutazione degli elementi tecnici, è interdetta al seggio di gara la conoscenza di quelli economici, per evitare ogni possibile influenza sull’apprezzamento dei primi”….”la peculiarità del bene giuridico protetto dal principio di segretezza dell’offerta economica, impone che la tutela copra non solo l’effettiva lesione del bene, ma anche il semplice rischio di pregiudizio: già la sola possibilità di conoscenza dell’entità dell’offerta economica, prima di quella tecnica, è idonea a compromettere la garanzia di imparzialità della valutazione”.
Di conseguenza, l’art. 22 del Disciplinare risulta coerente con il principio della segretezza delle offerte, e non appare, in alcun modo, in contrasto con quanto affermato dall’art. 4 del Capitolato, norma della lex specialis che non fa riferimento alla necessità di indicare i costi di manutenzione al momento della presentazione dell’offerta tecnica.
Inoltre, il Collegio ha tenuto conto dell’orientamento espresso di recente, secondo cui il principio di separazione tra offerta tecnica ed offerta economica, denominato anche divieto di commistione, non può essere interpretato in maniera indiscriminata ma impone una valutazione da effettuare in concreto, in relazione alla funzione a cui il principio è preordinato.
Infatti, tale principio è posto a tutela dei principi di buon andamento e di imparzialità dell’azione amministrativa (art. 97 Cost.), di trasparenza e par condicio dei concorrenti in modo da garantire un lineare svolgimento dell’iter, che si conclude con il giudizio sull’offerta e l’attribuzione dei punteggi.
In conclusione, il Consiglio di Stato ha ritenuto che l’indicazione dei costi di manutenzione da parte dell’appellante inserita nell’offerta tecnica abbia violato il principio di segretezza dell’offerta economica e di conseguenza ha respinto l’appello.