Omessa informazione su procedura esecutiva: legittimo il recesso dell’acquirente (Corte di Cassazione, sentenza del 13 aprile 2022 n. 12032)
Nel caso esaminato dalla Corte di Cassazione con la sentenza in commento, il promissario acquirente ha esercitato il diritto di recesso e ha chiesto la restituzione del doppio della caparra. La controparte ha lamentato che il recesso sia stato esercitato ante tempus, ossia prima dello spirare del termine previsto nel contratto preliminare e si duole del fatto che, se tale termine fosse stato rispettato, egli sarebbe riuscito a cancellare i gravami. Secondo i giudici di legittimità, la circostanza che il recesso sia stato esercitato prima della scadenza del termine convenuto per la stipula del contratto definitivo è irrilevante.
Infatti, l’omessa informazione della pendenza di un procedimento esecutivo determina un “grave inadempimento avente carattere definitivo” e tale gravità non viene meno in ragione della possibilità di rimuovere la trascrizione pregiudizievole prima della scadenza fissata nel preliminare. Quindi, il promittente venditore deve restituire al promissario acquirente il doppio della caparra – nel caso di specie pari a circa 1 milione di euro – ai sensi dell’art. 1385 c. 2 c.c.