Notifica valida anche se il ricevente si finge rappresentante legale (Corte di cassazione – Sentenza 15 gennaio 2020 n. 532)
Ai fini della validità della notifica alle persone giuridiche, ed alle società non aventi personalità giuridica, l’erronea indicazione della persona fisica come rappresentante legale non dà luogo a nullità tranne che non vi sia incertezza sull’ente destinatario dell’atto.
L’art. 145 c.p.c., in tema di notificazione alle persone giuridiche, infatti, non prevede come necessaria l’indicazione della persona fisica del rappresentante dell’ente. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, ribaltando la decisione della Corte di Appello di Bari che invece aveva ritenuto nulla la notificazione di uno sfratto nei confronti di una associazione che gestiva un circolo di pensionati a Polignano a mare, perché avvenuta nella mani di un soggetto che si era qualificato come rappresentante legale pur non essendolo.
Contro questa decisione i proprietari dei locali hanno proposto ricorso e la Suprema corte lo ha accolto chiarendo che «ai fini della regolarità della notificazione di atti ad un soggetto diverso dalla persona fisica, qualora dalla relazione dell’ufficiale giudiziario o postale risulti, nella sede legale o effettiva, la presenza di una persona all’interno dei relativi locali, è da presumere che tale persona fosse addetta alla ricezione degli atti, senza che il notificatore debba accertarsi della sua effettiva condizione, là dove l’ente, per vincere la presunzione in parola, ha l’onere di provare la mancanza dei presupposti per la valida effettuazione del procedimento notificatorio».
L’associazione, dunque, per vincere la presunzione che il soggetto fosse comunque abilitato a ricevere la notifica, «non avrebbe dovuto limitarsi a dimostrare, come ha fatto, che non aveva la rappresentanza legale dell’ente, ma avrebbe dovuto fornire la dimostrazione che non intercorrevano rapporti anche di fatto rilevanti (ai sensi dell’art. 145 c.p.c.)». Per la regolarità della notificazione degli atti, infatti, «è sufficiente che il consegnatario sia legato alla persona giuridica o alla associazione non riconosciuta da un rapporto che, pur non essendo di prestazione lavorativa, risulti dall’incarico, eventualmente provvisorio o precario, di ricevere la corrispondenza».
Né rileva il fatto che non fosse quella la sede legale dell’associazione. La Corte territoriale infatti avrebbe dovuto considerare che, «pur non avendo sede legale presso l’immobile locato, in esso si svolgeva un’attività riconducibile all’oggetto sociale». E che in due diverse occasioni il soggetto che aveva ricevuto la notifica degli atti diretti all’associazione, si era qualificato come legittimato così determinando una presunzione che l’associazione non ha vinto, «essendosi limitata a negare che egli avesse la rappresentanza legale e che fosse un pensionato, ma non che non avesse alcun titolo nemmeno provvisorio e precario per trovarsi nell’immobile locato e/o che egli non fosse in alcun modo riconducibile alla propria organizzazione».