Non rileva per lo stato di insolvenza l’accertamento dell’ammissibilità del fondo interbancario (Corte di cassazione, Sentenza 11 giugno 2020 n. 11267)
Irrilevante ai fini dell’apprezzamento dello stato di insolvenza l’accertamento dell’ammissibilità dell’intervento del fondo interbancario, visto che, nei fatti, il finanziamento non c’è stato. Questo il principio espresso dalla Cassazione con la sentenza in commento.
Alla base della vicenda il fallimento della Banca delle Marche che aveva come azionista per il 22,51% del capitale la Fondazione cassa di risparmio di Pesaro. La Cassazione ha espresso l’incapacità della Banca delle Marche di fare fronte con regolarità alle proprie obbligazioni. In particolare i Supremi giudici si sono adeguati a quanto disposto dalla Corte territoriale che aveva escluso dal novero degli elementi da vagliare al fine di valutare l’esistenza di un’effettiva insolvenza, gli infruttuosi tentativi di intervento del Fondo interbancario per la tutela dei depositi. E ciò non solo perché quegli interventi non vi erano stati, ma anche perché le infruttuose interlocuzioni con diverse controparti bancarie e finanziarie attestavano “una condizione di degrado non risolvibile con tali interventi e il difetto di fiducia creditizia”.
In definitiva quand’anche si accertasse nelle competenti sedi che l’intervento del Fondo interbancario per la tutela dei depositi era ammissibile, si dovrebbe comunque constatare che tale finanziamento non sarebbe stato risolutivo.