Misure di sostegno alle imprese (Artt. 55 e 56)

L’epidemia da COVID-19 è formalmente riconosciuta come evento eccezionale e di grave turbamento dell’economia, ai sensi dell’articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea;
L’art. 55, al fine di agevolare le operazioni di cartolarizzazione dei crediti deteriorati (c.d. NPL), introduce il diritto delle società di trasformare i crediti pecuniari in crediti d’imposta se:
- i crediti sono ceduti prima del 31 dicembre 2020;
- in misura non eccedente il 20% del valore nominale dei crediti ceduti.
- sono trascorsi 90 giorni dalla scadenza del termine per l’adempimento del credito ceduto;
- l’ammontare globale delle cessioni non superi il limite massimo di due miliardi di euro.
Tale misura potrà risultare molto utile per “compensare” dei debiti con l’erario attraverso la cessione dei crediti di difficile riscossione.
L’art. 56 prevede una moratoria per le micro, piccole e medie imprese (PMI), i professionisti e le ditte individuali, i quali beneficiano complessivamente di una moratoria su un volume complessivo di prestiti stimato in circa 220 miliardi di euro. Vengono congelate fino al 30 settembre linee di credito in conto corrente, finanziamenti per anticipi su titoli di credito, scadenze di prestiti a breve e rate di prestiti e canoni in scadenza.
Le misure, per sostenere le attività imprenditoriali danneggiate dall’epidemia di
COVID-19, hanno per oggetto:
(i) La possibilità di utilizzare la parte non utilizzata
delle aperture a revoca e dei prestiti accordati a fronte di anticipi su
crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o quelli alla data del 17
marzo, se superiori. Gli importi accordati dalla banca o dall’intermediario
finanziario non possono essere revocati, neanche in parte fino al 30 settembre
2020;
(ii) La proroga alle medesime condizioni fino al 30 settembre 2020 dei prestiti
non rateali con scadenza prima del 30 settembre 2020;
(iii) La sospensione fino al 30 settembre 2020 del pagamento delle rate o dei
canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020, per i mutui e gli
altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio
di cambiali agrarie. È facoltà dell’impresa chiedere la sospensione dell’intera
rata o dell’intero canone o solo della quota capitale.
Le imprese e i soggetti che possono accedere alle moratorie sono le micro, piccole e medie imprese (PMI), operanti in Italia, appartenenti a tutti i settori.
(Secondo la definizione della Commissione europea, sono PMI le imprese con meno di 250 dipendenti e con fatturato inferiore a 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro. Come già anticipato il 17 marzo scorso dal Ministero dell’Economia e delle Finanze sono ricomprese tra le imprese anche i lavoratori autonomi titolari di partita IVA.)
Quali sono i requisiti che deve avere l’impresa per ottenere la moratoria dei finanziamenti?
- L’impresa, al momento dell’inoltro della comunicazione, deve essere in bonis, vale a dire che non deve avere posizioni debitorie classificate come esposizioni deteriorate, ripartite nelle categorie sofferenze, inadempienze probabili, esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate. In particolare, non deve avere rate scadute (ossia non pagate o pagate solo parzialmente) da più di 90 giorni.
- Dato che l’epidemia da COVID-19 è formalmente riconosciuta come evento eccezionale e di grave turbamento dell’economia, anche le misure previste nel Decreto legge “Cura Italia” non vengono considerate come misure di forbearance (tolleranza) nell’accezione utilizzata dalla Autorità di vigilanza europee e quindi può ricorrere alle moratorie anche l’impresa che comunque è in bonis anche se ha già ottenuto misure di sospensione o ristrutturazione dello stesso finanziamento nell’arco dei 24 mesi precedenti.
Se il finanziamento è assistito da una garanzia pubblica?
- Nel caso in cui il finanziamento è assistito da agevolazioni pubbliche la banca o l’intermediario finanziario trascorsi 15 gg dalla comunicazione all’ente agevolatore può procedere senza ulteriori formalità alla sospensione del finanziamento, secondo il principio del silenzio assenso.
Per le rate che scadono il 30 settembre si applica la moratoria?
Il periodo di sospensione comprende la rata in scadenza il 30 settembre 2020, vale a dire che la rata in scadenza il 30 settembre non deve essere pagata.