Milleproroghe: Subappalto – quota subappaltabile al 40%, terna di subappaltatori e verifiche in sede di gara.
Fino al 30 giugno 2021 (nelle more di una complessiva revisione del codice dei contratti pubblici) in deroga all’articolo 105, comma 2, del medesimo codice e fatto salvo quanto previsto dal comma 5 del medesimo articolo 105; il subappalto è indicato dalle stazioni appaltanti nel bando di gara e non può superare la quota del 40 per cento dell’importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture.
Fino al 31 dicembre 2021, sono altresì sospese l’applicazione del comma 6 dell’articolo 105 (obbligo di indicazione terna di subappaltatori) e del terzo periodo del comma 2 dell’articolo 174, nonché le verifiche in sede di gara, di cui all’articolo 80 del medesimo codice, riferite al subappaltatore.